Art. 31 c.p.p.
Comunicazione al giudice in conflitto
Il giudice che ha pronunciato l'ordinanza o ricevuto la denuncia previste dall'articolo 30 ne da' immediata comunicazione al giudice in conflitto. Questi trasmette immediatamente alla corte di cassazione copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto, con l'indicazione delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva