Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - EFFICACIA - DEL PRIVILEGIO SPECIALE RISPETTO AL PEGNO ED ALLE IPOTECHE - IN GENERE Credito garantito da privilegio ex art. 316, comma 4, c.p.p. - Concorso con credito garantito da ipoteca - Anteriorità degli adempimenti pubblicitari - Rilevanza - Conseguenze - Prevalenza dell'ipoteca anteriormente iscritta.
Il privilegio speciale immobiliare che, ai sensi dell'art. 316, comma 2, c.p.p., assiste i crediti da reato della parte civile si costituisce solo per effetto della trascrizione del sequestro conservativo penale sui beni dell'imputato o del responsabile civile di modo che, in deroga all'art. 2748, comma 2, c.c., il conflitto con i crediti ipotecari è regolato in base all'anteriorità degli adempimenti pubblicitari, con la conseguenza che, se l'ipoteca è iscritta anteriormente alla trascrizione del sequestro, il credito assistito da ipoteca volontaria è preferito a quelli privilegiati ex art. 316, comma 2, c.p.p.. 10 <!-- pag. 11 --> SEZIONI UNITE
Cass. civ. n. 34681/2025Sez. URv. 677104-01
Riguarda ancheart. 2748 Codice civile
Precedenti: 641041-01
Credito garantito da privilegio ex art. 316, comma 4, c.p.p. - Concorso con credito garantito da ipoteca - Anteriorità degli adempimenti pubblicitari - Rilevanza - Conseguenze - Prevalenza dell’ipoteca anteriormente iscritta.
Le Sezioni unite civili, pronunciandosi sulla questione di massima di particolare importanza sollevata dalla Terza sezione civile con ordinanza interlocutoria n. 19314 del 2024, hanno enunciato il seguente principio di diritto: «Il privilegio speciale immobiliare che, ai sensi dell’art. 316, comma 2, c.p.p., assiste i crediti da reato della parte civile si costituisce solo per effetto della trascrizione del sequestro conservativo penale sui beni dell’imputato o del responsabile civile e, quindi, in deroga al secondo comma dell’art. 2748 c.c., il conflitto con i crediti ipotecari è regolato in base all’anteriorità degli adempimenti di pubblicità costitutiva. Ne consegue che il credito assistito da ipoteca volontaria è preferito ai crediti privilegiati di cui all’art. 316, comma 2, c.p.p. se l’ipoteca è iscritta anteriormente alla trascrizione del sequestro».
Cass. civ. n. 34681/2025Sez. 3documento ufficiale Riguarda ancheart. 2748 Codice civile
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Credito garantito da privilegio ex art. 316, comma 4, c.p.p. - Concorso con credito garantito da ipoteca iscritta in data anteriore - Art. 2748, comma 2, c.c. - Applicabilità - Questione.
La Sezione Terza civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione, sinora esaminata soltanto in una decisione penale (Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 33187 del 28/06/2012 Cc. (dep. 23/08/2012), che si presenta di massima di particolare importanza, sia perché attinente al fondamentale tema delle cause di prelazione e degli interessi ad esse sottesi, sia perché queste vengono in rilievo in controversie devolute anche ad altre Sezioni della Corte: Se – in base alla regola dell’art. 2748, comma 2, c.c. – il creditore che gode del privilegio previsto dall’art. 316, comma 4, c.p.p. va preferito, nella distribuzione del ricavato dalla vendita di beni immobili, al creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente al sequestro penale oppure se – in forza della clausola di riserva della citata disposizione – la legge dispone diversamente (come già finora riconosciuto solo per escludere la prevalenza del privilegio sulle ipoteche nel caso in cui il primo sia previsto a tutela esclusivamente di interessi di natura individuale, ai sensi dell’art. 2775-bis c.c., a garanzia dei crediti del promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell’art. 2645-bis c.c.), con una «deroga non necessariamente contenuta in un esplicito precetto, ma che può e deve essere individuata nell’ordinamento nel suo complesso, attraverso la lettura e l’interpretazione normativa che tenda all’armonioso coordinamento dello specifico istituto in trattazione con l’intero sistema»”.
Cass. civ. n. 19314/2024Sez. 3documento ufficiale Riguarda ancheart. 374 Codice di procedura civileart. 2748 Codice civileart. 2775-bis Codice civileart. 2645-bis Codice civile
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Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).