Art. 328 c.p.p. — Giudice per le indagini preliminari
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Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato, provvede il giudice per le indagini preliminari.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 22 novembre 1991 · versione 0 su Normattiva