Art. 328 c.p.p.Giudice per le indagini preliminari

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Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato, provvede il giudice per le indagini preliminari. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. 111 COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 MAGGIO 2008, N. 92 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 LUGLIO 2008, N. 125. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51,comma 3-quinquies, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e le funzioni di giudice per l'udienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. ((1-quinquies. Il giudice per le indagini preliminari decide in composizione collegiale l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere)) 318

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 7 aprile 2000, n. 82 convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2000, n. 144

111

Il D.L. 7 aprile 2000, n. 82 convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2000, n. 144 ha disposto (con l'art. 4-bis, comma 1) che " La disposizione dell'articolo 328, comma 1-bis, del codice di procedura penale deve essere interpretata nel senso che quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, anche le funzioni di giudice per l'udienza preliminare sono esercitate da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente".

127

Il D.L. 18 ottobre 2001, n. 374,convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2001, n. 438 ha disposto (con l'art. 10-bis, comma 3) che la modifica al presente articolo "si applica solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione medesima".

L. 9 agosto 2024, n. 114

318

La L. 9 agosto 2024, n. 114, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che la presente modifica si applica decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 25 agosto 2024 al 12 giugno 2026 · versione 306 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art328 · fonte su Normattiva