Art. 328 c.p.p.Giudice per le indagini preliminari

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Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato, provvede il giudice per le indagini preliminari. (( Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. ))

Testo vigente dal 22 novembre 1991 al 8 giugno 2000 · versione 27 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art328 · fonte su Normattiva