Art. 347 c.p.p. — Obbligo di riferire la notizia del reato
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(( Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attivita' compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione. )) Comunica, inoltre, quando e' possibile, le generalita', il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. (( Qualora siano stati compiuti atti per i quali e' prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato e' trasmessa al piu' tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari. )) ((Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 275, comma 3, e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato e' data immediatamente anche anche in forma orale.)) Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.
Testo vigente dal 8 agosto 1992 al 23 agosto 1995 · versione 37 su Normattiva