Art. 428 c.p.p.Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere

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(( Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre ricorso per cassazione:

  • a)il procuratore della Repubblica e il procuratore generale;
  • b)l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso. La persona offesa puo' proporre ricorso per cassazione nei soli casi di nullita' previsti dall'articolo 419, comma 7. La persona offesa costituita parte civile puo' proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 606. Sull'impugnazione decide la Corte di cassazione in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127.

Testo vigente dal 9 marzo 2006 al 3 agosto 2017 · versione 151 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art428 · fonte su Normattiva