Art. 428 c.p.p.Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere

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Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre ((appello)):

  • a)il procuratore della Repubblica e il procuratore generale;
  • b)l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso. La persona offesa puo' proporre ((appello)) nei soli casi di nullita' previsti dall'articolo 419, comma 7. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 GIUGNO 2017, N. 103)). (( Sull'impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio, formando il fascicolo per il dibattimento secondo le disposizioni degli articoli 429 e 431, o sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato. In caso di appello dell'imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula piu' favorevole all'imputato. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606. 3-ter. Sull'impugnazione la corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 611))

Testo vigente dal 3 agosto 2017 al 6 marzo 2018 · versione 240 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art428 · fonte su Normattiva