Art. 469 c.p.p. — Proscioglimento prima del dibattimento
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Salvo quanto previsto dall'articolo 129 comma 2, se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita ovvero se il reato e' estinto e se per accertarlo non e' necessario procedere al dibattimento, il giudice, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'imputato e se questi non si oppongono, pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 2 aprile 2015 · versione 0 su Normattiva