Art. 469 c.p.p.Proscioglimento prima del dibattimento

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1988 al 2 aprile 2015. Leggi il testo vigente →

Salvo quanto previsto dall'articolo 129 comma 2, se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita ovvero se il reato e' estinto e se per accertarlo non e' necessario procedere al dibattimento, il giudice, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'imputato e se questi non si oppongono, pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 2 aprile 2015 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art469 · fonte su Normattiva