Art. 486 c.p.p.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479
Testo vigente dal 2 gennaio 2000, tuttora in vigore · versione 107 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479
Testo vigente dal 2 gennaio 2000, tuttora in vigore · versione 107 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Corte costituzionale, giudice 'a quo' - Giudizio per conflitto tra poteri - Richiesta di autorimessione alla corte di questione incidentale di legittimità costituzionale - Oggetto - Procedimento penale - Udienze penali - Omessa previsione che gli impegni parlamentari costituiscono giusto motivo d'impedimento a presenziare all'udienza - Carenza evidente di pregiudizialità della questione.
La dichiarazione di inammissibilita' dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato proposti da un membro del Parlamento nei confronti del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Milano, priva di ogni fondamento, per evidente carenza della necessaria pregiudizialita', la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3-bis del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145 e dell'art. 486, comma 1, del codice di procedura penale nella parte in cui tale disposizione non prevede che gli impegni parlamentari costituiscano giusto motivo di impedimento a presenziare all'udienza nel processo penale.
Riguarda ancheart. 3-bis d.l. 145/1999
Processo penale - Dibattimento - Legittimo impedimento a comparire di uno dei due difensori di fiducia dell'imputato - Esclusione del rinvio o della sospensione del dibattimento - Lamentata irragionevolezza della norma, con pregiudizio del diritto ad una difesa integrata e violazione dei principi sanciti dalla legge delega - Sopravvenuta abrogazione della disposizione censurata, con modifiche al quadro normativo di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Restituzione atti al giudice rimettente perché verifichi se sia tuttora rilevante nel procedimento 'a quo' la questione di legittimità costituzionale dell'art. 486, comma 5, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente il rinvio o la sospensione del dibattimento nel caso di assoluta impossibilità a comparire per legittimo impedimento di uno dei due difensori di fiducia nominati dall'imputato; questione sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, per la lamentata irragionevolezza della norma, con pregiudizio del diritto ad una difesa integrata e violazione dei principi sanciti dalla legge delega. Difatti, successivamente alla pronuncia della ordinanza di rimessione, l'art. 39, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, ha formalmente abrogato la disposizione oggetto di impugnativa e l'art. 19, comma 2, della medesima legge n. 479 del 1999, ha tra l'altro introdotto, nel codice di procedura penale, l'art. 420-ter, recante la disciplina dell'impedimento a comparire dell'imputato o del difensore nella fase della udienza preliminare, mentre nell'art. 39 della citata legge si é novellato l'art. 484 dello stesso codice, sancendosi l'applicabilità, tra le altre, delle disposizioni dettate dal richiamato art. 420-ter agli effetti della verifica della regolare costituzione delle parti nella fase degli atti introduttivi al dibattimento. A.G.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art486 · fonte su Normattiva
PROCESSO PENALE - ASTENSIONE COLLETTIVA DEI DIFENSORI DALL'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - RINVIO O SOSPENSIONE DEL DIBATTIMENTO CAUSATI DALL'ADESIONE DEI DIFENSORI ALLA PREDETTA ASTENSIONE - SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA LESIONE DEGLI ARTT. 3, 97 E 112 COST. - AMBITO RISERVATO ALLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto, premesso che la Corte, con la sentenza n. 171 del 1996, ha dichiarato l'infondatezza - e, successivamente, con le ordinanze nn. 318 e 273 del 1996 e 106 del 1998, la manifesta infondatezza - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 486 cod. proc. pen., sollevata in riferimento a numerosi parametri costituzionali, tra i quali anche quelli invocati dal Pretore di Verbania, e considerato che quest'ultimo sollecita una pronuncia additiva volta ad introdurre una nuova ipotesi di sospensione del corso della prescrizione al di fuori dei casi previsti dalla legge; spetta al legislatore, nell'ambito della ragionevole ponderazione degli interessi in gioco, valutare l'opportunita' di qualsiasi inasprimento della disciplina sostanziale che attenga alla punibilita', atteso che le esigenze costituzionali da salvaguardare non si esauriscono nella tutela penale. - Cfr., altresi', S. nn. 114/1994; 447/1998 e 455/1998.
Riguarda ancheart. 159 Codice penale
PROCESSO PENALE - DIFENSORE DI FIDUCIA NOMINATO IN DATA IMMEDIATAMENTE PROSSIMA A QUELLA DELL'UDIENZA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - POSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI VALUTARE LA DILIGENZA E LA LEALTA' DEL COMPORTAMENTO DELL'IMPUTATO - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24, 25, 97 E 112 COST. - RAGIONEVOLEZZA DELLA NORMA DENUNCIATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Manifesta infondatezza della questione, avendo la Corte gia' affrontato, con la sentenza n. 178 del 1991, un'analoga questione, precisando che l'art. 486, comma 5, cod. proc. pen. lascia al giudice la possibilita' di apprezzamento delle situazioni concrete, secondo canoni di ragionevolezza, per contemperare le diverse esigenze in sede di applicazione della norma denunciata in questa sede. Tale linea interpretativa, peraltro, risulta costante nella giurisprudenza della Corte di cassazione, <<nel senso che il legislatore ha inteso conciliare le esigenze di buona e rapida amministrazione della giustizia con il diritto dell'imputato di essere assistito dal difensore di fiducia, con possibilita' per il giudice di sindacare - con adeguata motivazione guidata da criteri di logicita' - la scelta operata, rigettando la richiesta di rinvio se ricorrono esigenze di buona amministrazione della giustizia o se la richiesta di rinvio sia dettata da intenti dilatori>>. red.: G. Leo
PROCESSO PENALE - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - RINVIO O SOSPENSIONE DEL DIBATTIMENTO PER SCIOPERO DEGLI AVVOCATI - MANCATA PREVISIONE - RITENUTA IRRAGIONEVOLEZZA E CONSEGUENTE PREGIUDIZIO PER LA FUNZIONALITA' DELL'ATTIVITA' GIURISDIZIONALE NONCHE' PER L'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA - DEDOTTA LESIONE DEL PRINCIPIO DELL'OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - RICHIESTA DI UNA PRONUNZIA ADDITIVA CHE ESULA DAI POTERI SPETTANTI ALLA CORTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto - premesso che la Corte ha gia' dichiarato inammissibile (v., da ultimo, la sentenza n. 114 del 1994) la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 486 cod. proc. pen., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., per il dato assorbente (e pregiudiziale) rappresentato dal fatto che il giudice rimettente aveva sollecitato una pronunzia additiva 'in malam partem', volta ad introdurre una nuova ipotesi di sospensione del corso della prescrizione del procedimento al di fuori dei casi previsti dalla legge - la pronunzia additiva richiesta nella fattispecie non rientra nei poteri spettanti alla Corte, in ragione del principio di legalita' stabilito dall'art. 25 Cost.. - Cfr., pure, S. n. 171/1996 nonche' O. nn. 318/1996 e 273/1996. red.: G. Leo
Riguarda ancheart. 159 Codice penale
PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - DIFFERIMENTO PER LEGITTIMO IMPEDIMENTO (NELLA SPECIE: A CAUSA DI EVENTO SISMICO) DELL'IMPUTATO O DEL DIFENSORE - SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE DEL REATO - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE DI RAGIONEVOLEZZA E DEL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - RILEVATA INDIRETTA INCIDENZA, ALTRESI', SULLA FUNZIONALITA' DEGLI UFFICI GIUDIZIARI, CON VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RILEVANZA NON ATTUALE DELLE SOLLEVATE QUESTIONI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 112 e 97 Cost., dell'art. 486 cod. proc. pen., impugnato - in via principale, limitatamente all'inciso "o rinvia" contenuto nei commi 1 e 3, e, in via subordinata, in relazione all'art. 159 cod. pen. - nella parte in cui non prevede fra i casi di sospensione del procedimento da cui discende la sospensione della prescrizione del reato il differimento reso necessario dalla sussistenza di un legittimo impedimento (nella specie: a causa di evento sismico) dell'imputato o del difensore. Nei casi di specie, infatti, l'eventualita' della prescrizione - che l'autorita' rimettente mira ad impedire, "soprattutto nei successivi gradi di giudizio" - e', al momento, oltre che futura, incerta, e pertanto la questione appare formulata in via ipotetica, con negativa incidenza sul necessario requisito dell'attualita' della rilevanza. red.: S. Pomodoro
Riguarda ancheart. 159 Codice penale
PROCESSO PENALE - ASTENSIONE A TEMPO INDETERMINATO DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DA OGNI ATTIVITA' - ASSERITA INCIDENZA SULLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE E SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 10 (IN RELAZIONE ALL'ART. 6 DELLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI, RATIFICATA CON LEGGE 4 AGOSTO 1955, N. 848) 24, 101, 102, 134, 97, 112, 3, 21 E 40 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 2, 10 (in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848), 24, 101, 102, 134, 97, 112, 3, 21 e 40 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 486, comma 5, cod. proc. pen. - a norma del quale il giudice sospende o rinvia anche di ufficio il dibattimento, quando risulta che l'assenza del difensore e' dovuta ad assoluta impossibilita' di comparire per legittimo impedimento prontamente comunicato - in quanto, premesso che l'ordinamento repubblicano si fonda sul pieno riconoscimento della liberta' di associazione e dell'attivita' sindacale e sull'espressa garanzia del diritto di sciopero entro i limiti indispensabili alla salvaguardia di altri interessi costituzionalmente protetti, detto riconoscimento, che la Corte costituzionale assicura all'autonomia dei singoli e dei gruppi, vale altresi' per l'astensione dal lavoro di quei professionisti che svolgono, come gli avvocati e i procuratori legali, la propria attivita' in condizioni di indipendenza. E, dunque, se, da un lato, e' vero che l'astensione da ogni attivita' defensionale non puo' configurarsi come diritto di sciopero e non ricade sotto la specifica protezione dell'art. 40 Cost., dall'altro, va pero' sottolineato che, nel caso in esame, viene in rilievo il 'favor' libertatis', che si pone come fondamentale criterio regolatore di tale ambito di rapporti, garantendo la liberta' di ogni formazione sociale, pur nel rispetto degli altri valori di rango costituzionale. - Cfr., altresi', S. nn. 114/1970; 315/1992, 456/1993 e 421/1995. red.: G. Leo
PROCESSO PENALE - ASTENSIONE A TEMPO INDETERMINATO DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DA OGNI ATTIVITA' - ASSERITA INCIDENZA SULLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE E SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 10 (IN RELAZIONE ALL'ART. 6 DELLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI, RATIFICATA CON LEGGE 4 AGOSTO 1955, N. 848), 24, 101, 102 E 134 COST. - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Manifesta infondatezza della questione, gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 171/1996, dove, allo scopo di evitare difficolta' applicative, e' stata accolta la questione di legittimita' attinente all'astensione degli avvocati dalle udienze, con conseguente declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, nella parte in cui non statuisce, nel caso dell'astensione collettiva dall'attivita' giudiziaria degli avvocati e dei procuratori legali, l'obbligo di un congruo preavviso e di un ragionevole limite temporale dell'astensione e non prevede, altresi', gli strumenti idonei ad assicurare le prestazioni essenziali, nonche' le procedure e le misure conseguenziali nell'ipotesi di inosservanza. red.: G. Leo
- PROCESSO PENALE - IMPEDIMENTO LEGITTIMO DEL DIFENSORE A COMPARIRE PER SCIOPERO DEGLI AVVOCATI - CONSEGUENTE, LAMENTATA PARALISI DELL'AZIONE PENALE - INCIDENZA SULLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE E SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NONCHE' LESIONE DEL DIRITTO INVIOLABILE DELL'UOMO AD ESSERE GIUDICATO IN TEMPO RAGIONEVOLE, SANCITO DALL'ART. 6 L. 4 AGOSTO 1955, N. 848 - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Manifesta infondatezza della questione, in quanto la stessa e' stata dichiarata non fondata con precedente sentenza, con la quale, peraltro, la Corte, allo scopo di evitare l'insorgere di difficolta' applicative, ha accolto la questione attinente all'astensione degli avvocati dalle udienze, dichiarando l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, commi primo e quinto, l. 12 giugno 1990, n. 146, nella parte in cui tale norma non statuisce, nel caso dell'astensione collettiva dall'attivita' giudiziaria degli avvocati e dei procuratori legali, l'obbligo di un congruo preavviso e di un ragionevole limite temporale dell'astensione medesima e non prevede, altresi', gli strumenti idonei a individuare e assicurare le prestazioni essenziali nonche' le procedure e le misure conseguenziali nell'ipotesi di inosservanza. - S. n. 171/1996. red.: A.M. Marini
PROCESSO PENALE - ASSOLUTA IMPOSSIBILITA' PER L'IMPUTATO, A CAUSA DI MALATTIA FISICA IRREVERSIBILE, DI COMPARIRE IN UDIENZA - MANCATA PREVISIONE DELLA SOSPENSIONE DEL DIBATTIMENTO - IMPOSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI ASSUMERE PROVE E DI ADOTTARE IN ESITO SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO O DI NON LUOGO A PROCEDERE COME, INVECE, PREVISTO PER L'IPOTESI ANALOGA DI INFERMITA' MENTALE DELL'IMPUTATO - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - INAMMISSIBILITA'.
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 486, 477, 70 e 71 cod. proc. pen. - nella parte in cui non prevedono: a) la sospensione del dibattimento in caso di imputato permanentemente impossibilitato a comparire per legittimo impedimento dovuto a malattia irreversibile; b) la possibilita' di assumere prove alle condizioni previste dall'art. 70, comma 2, cod. proc. pen.; c) la possibilita' di adottare all'esito sentenza di proscioglimento e di non doversi procedere - sollevata con riferimento agli artt. 3 e 112 Cost., in quanto, avuto riguardo alla incomparabilita' dell'ipotesi dell'imputato che per malattia irreversibile sia legittimamente impedito 'sine die' a comparire all'udienza con quella dell'imputato che, per infermita' mentale, non sia in grado di partecipare coscientemente al processo, l'accoglimento della prospettazione del giudice rimettente comporterebbe, non gia' l'armonizzazione di discipline di fattispecie analoghe, ma la creazione di un regime eccezionale che invaderebbe l'area delle scelte riservata alla esclusiva sfera di discrezionalita' legislativa. - S. n. 281/1995, O. n. 315/1996. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 71 Codice di procedura penaleart. 70 Codice di procedura penaleart. 477 Codice di procedura penale
REATO IN GENERE - PRESCRIZIONE - CASI DI SOSPENSIONE - INCLUSIONE TRA DI ESSI DELLA SOSPENSIONE E DEL RINVIO DEL DIBATTIMENTO PER MANCATA PARTECIPAZIONE DEL DIFENSORE A CAUSA DI ASTENSIONE DALLE UDIENZE DELIBERATA DALLA CATEGORIA PROFESSIONALE - POSSIBILITA'DI RITENERLA GIA' IMPLICITAMENTE PREVISTA IN BASE ALL'INTERPRETAZIONE DELLE NORME VIGENTI (IN PARTICOLARE DELL'ART. 486, QUINTO COMMA, COD. PROC. PEN.) - ESCLUSIONE.
Non puo' sostenersi che alla inclusione, tra i casi di sospensione del corso della prescrizione del reato previsti dall'art. 159 cod. pen., della sospensione e del rinvio del dibattimento per mancata partecipazione del difensore dovuta all'astensione dalle udienze deliberata dalla categoria professionale, possa pervenirsi in via interpretativa, sulla base delle norme vigenti. Ne' a tal fine vale far richiamo all'art. 486, quinto comma, cod. proc. pen., atteso che ne' sotto la vigenza del codice abrogato ne' con riferimento al nuovo codice di rito, risulta essersi affermata in dottrina o in giurisprudenza una tesi interpretativa che abbia ricondotto le ipotesi di stasi dibattimentale dovute all'impedimento dell'imputato o del suo difensore (considerate nel su citato articolo) nell'alveo del concetto di "sospensione del procedimento penale imposta da una particolare disposizione di legge", che a mente dell'art. 159 cod. pen. opera anche sul corso della prescrizione. red.: S.P.
Riguarda ancheart. 159 Codice penale
PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - IMPEDIMENTO DEL DIFENSORE DI FIDUCIA - RINVIO - RICHIESTE REITERATE CON POSSIBILI INTENTI DILATORI - RICHIAMO AI PRINCIPI SULL'OBBLIGATORIETA' E SULL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - NON PERTINENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'art. 112 Cost., che obbliga il pubblico ministero all'esercizio dell'azione penale, e' pertinente come parametro per le questioni di legittimita' costituzionale riguardanti il momento dell'iniziativa processuale e l'irretrattabilita' dell'azione, una volta proposta; non ha invece nulla a che vedere con l'incidenza del comportamento degli altri soggetti del processo, nel corso di questo. Non puo' quindi farsi ad esso richiamo per contestare la legittimita' costituzionale della facolta' attribuita al difensore di fiducia dall'art. 486, quinto comma, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 245 delle norme di attuazione, di reiterare la richiesta di rinvio del dibattimento per impegni professionali. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 112 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 486, quinto comma, cod. proc. pen., in relazione all'art. 245, secondo comma, lett. i), del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271). - Riguardo all'art. 112 Cost.: S. nn. 284/1990, 370/1988, 89/1982, 114/1982.
PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - IMPEDIMENTO DEL DIFENSORE DI FIDUCIA - RINVIO - RICHIESTE REITERATE CON POSSIBILI INTENTI DILATORI - PROSPETTATO OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE - POSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI VALUTARE LA LEGITTIMITA' DELL'IMPEDIMENTO, ANCHE IN BASE A CRITERI INDIVIDUATI DALLA GIURISPRUDENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La possibile reiterazione delle richieste di rinvio del dibattimento per altri impegni professionali da parte dell'unico difensore di fiducia, pur rendendo possibili espedienti dilatori, non ostacola l'esercizio della giurisdizione in quanto la norma denunciata (art. 486, quinto comma, cod. proc. pen.) non preclude al giudice una valutazione comparativa, ne' un giudizio di priorita' anche in mancanza di criteri e principi prefissati e selettivi. Questo puo' difatti essere compiuto dal giudice, secondo canoni di ragionevolezza, in sede di esame comparativo delle situazioni messe a confronto, dovendosi anche tener conto che tali canoni andranno sempre piu' ad arricchirsi in conseguenza di una piu' prolungata pratica giurisprudenziale, nella quale del resto, gia' qualche indicazione in proposito (come quella della priorita' della notifica dell'avviso al difensore) e' stata fornita dalla giurisprudenza della Cassazione. E d'altra parte il rifiuto, da parte del giudice del dibattimento, di riconoscere la legittimita' dell'impedimento, deve ritenersi impugnabile, per violazione del diritto di difesa e del principio di ragionevolezza, innanzi al giudice superiore. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 102, primo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 486, quinto comma, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 245, secondo comma, lett. i), del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271).
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