Art. 489 c.p.p. — Rimedi per l'imputato contro il quale si e' proceduto in assenza nell'udienza preliminare
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L'imputato gia' contumace che prova di non avere avuto conoscenza del procedimento a suo carico, puo' chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 494. Nel corso del giudizio di cassazione le dichiarazioni sono rese al giudice per le indagini preliminari presso la pretura del luogo in cui l'imputato si trova. L'imputato nella richiesta prevista dal comma 1 puo' nominare un difensore al quale deve essere dato tempestivo avviso del giorno e del luogo fissato per l'audizione; in mancanza, il giudice designa un difensore di ufficio. Se l'imputato si trova in stato di custodia cautelare, le dichiarazioni devono essere assunte entro un termine non superiore a quindici giorni da quello in cui e' pervenuta la richiesta. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti del condannato nel corso del giudizio di revisione o nella fase della esecuzione. In tal caso le dichiarazioni sono assunte nelle forme previste dal comma 2 dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui il condannato si trova. Il verbale delle dichiarazioni rese dall'imputato o dal condannato e' trasmesso senza ritardo alla corte di cassazione o alla corte di appello davanti alla quale pende il giudizio di revisione. Se le dichiarazioni sono state rese dal condannato e non pende giudizio di revisione, il relativo verbale e' trasmesso al magistrato di sorveglianza competente a norma dell'articolo 677.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva