Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo penale - Dibattimento - Richieste di prova - Consenso delle parti all'acquisizione al fascicolo del dibattimento di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero - Mancata previsione della diminuzione della pena stabilita dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. con riferimento al giudizio abbreviato - Denunciate disparità di trattamento e violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa - Asserita violazione dei principi del giusto processo e della ragionevole durata del processo - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111 della Costituzione, dell'articolo 493, comma 3, del codice di procedura penale, «là dove non prevede - in caso di consenso all'acquisizione di tutti gli atti del fascicolo del PM - la diminuzione della pena stabilita dall'art. 442, comma 2, del codice di procedura penale». Il legislatore - il quale in tema di conformazione degli istituti processuali gode di ampia discrezionalità, con il solo limite della irragionevolezza delle scelte compiute - attraverso la disposizione censurata e quella di cui all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen, invocata quale tertium comparationis , ha disciplinato in modo differente situazioni processuali eterogenee, quali sono il rito del giudizio abbreviato e l'istituto della acquisizione della prova su accordo delle parti. Infatti, i due istituti processuali posti a raffronto risultano assolutamente disomogenei e non assimilabili, posto che gli accordi che possono intervenire tra le parti in ordine alla formazione del fascicolo per il dibattimento non escludono affatto il diritto di ciascuna di esse ad articolare pienamente i rispettivi mezzi di prova, secondo l'ordinario, ampio potere loro assegnato per la fase dibattimentale; ciò a differenza di quanto avviene per il rito abbreviato, la cui peculiarità consiste proprio nel fatto di essere un modello alternativo al dibattimento che - oltre a fondarsi sull'intero materiale raccolto nel corso delle indagini, a prescindere da qualsiasi meccanismo di tipo pattizio - consente una limitata acquisizione di elementi integrativi, ciò che lo configura quale rito a "prova contratta". Dalla disposizione censurata, poi, non deriva alcuna "compressione" dell'esercizio del diritto di difesa - sicché è da escludersi la denunciata violazione dell'art. 24 Cost. -, dal momento che l'assenza di previsione della riduzione di pena non impedisce che l'imputato possa esercitare detto diritto con pienezza di garanzie nel corso del dibattimento. Infine, la disposizione censurata non vìola l'art. 111 Cost, poiché non è lesiva delle regole del giusto processo, né del principio della ragionevole durata del processo: il rilievo per cui l'assenza della riduzione della pena non indurrebbe il difensore e/o l'imputato a prestare il consenso affinché gli atti del fascicolo del pubblico ministero confluiscano in quello del dibattimento, così determinando una maggiore durata del processo, è, infatti, un mero accadimento di fatto, ricollegato ad una scelta processuale. - Sull' ampia discrezionalità di cui gode il legislatore nella conformazione degli istituti processuali, con il solo limite della irragionevolezza delle scelte compiute, v. ex multis le richiamate sentenze n. 229 e n. 50 del 2010; n. 221 del 2008; e l'ordinanza n. 134 del 2009. Sulla differenza tra rito abbreviato ed accordo sulla prova, v., quale richiamato precedente specifico, l'ordinanza n. 182 del 2001.
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - POSSIBILITA', PER IL GIUDICE, DI ACQUISIRE E PRENDERE VISIONE, QUALORA SIA NECESSARIO PER PRONUNCIARSI SU UNA ECCEZIONE DI NULLITA' DI UN ATTO COMPIUTO NELLA FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI, DEGLI ATTI CONTENUTI NEL FASCICOLO DEL PUBBLICO MINISTERO - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.
Manifesta inammissibilita' della questione, essendo previsti dall'ordinamento mezzi ordinari e sufficienti (artt. 496 e segg. cod. proc. pen.) a compiere, nel caso, il richiesto accertamento, e non avendo il pretore per nulla chiarito, contraddicendo oltretutto l'avviso espresso in un precedente provvedimento, i motivi per cui solo l'esame di tutto il fascicolo del pubblico ministero potrebbe consentirgli di decidere sulla proposta eccezione di nullita'. red.: S.P.
Riguarda ancheart. 514 Codice di procedura penaleart. 431 Codice di procedura penaleart. 567 Codice di procedura penaleart. 511 Codice di procedura penaleart. 491 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - ATTI INTRODUTTIVI AL DIBATTIMENTO - AMMISSIBILITA' DI PROVE VERTENTI SU CIRCOSTANZE ANCHE DIVERSE DA QUELLE GIA' INDICATE DALLA PARTE NELLE LISTE DEPOSITATE - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE DELLA FACOLTA' DELLE ALTRE PARTI DI CHIEDERE TERMINE PER L'ESAME - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DELEGA - LIMITAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - QUESTIONE SOLLEVATA SU ERRONEO PRESUPPOSTO - APPLICABILITA' DELLA NORMA CHE ABILITA A SOSPENDERE IL DIBATTIMENTO "PER RAGIONI DI ASSOLUTA NECESSITA'" - NON FONDATEZZA.
Nel caso di ammissione, all'inizio del dibattimento, ex art. 493, terzo comma, cod. proc. pen., di prove non indicate nella lista di cui all'art. 468, quando la parte che le richiede dimostri di non averle potute indicare tempestivamente, l'esigenza di assicurare a ciascuna delle altre parti e allo stesso pubblico ministero, ai fini dell'eventuale esercizio di dedurre prova contraria, la possibilita' di esaminarle adeguatamente, ben puo' costituire - ed anzi deve ritenersi che integri senz'altro - una di quelle "ragioni di assoluta necessita'" che abilita il giudice, in assenza di altra specifica disposizione, ai sensi dell'art. 477, secondo comma, (ved. massima A) a disporre, se la parte interessata lo richieda, la sospensione del dibattimento. Nel provvedere in tale senso, il giudice ha altresi' facolta' di graduare la durata della sospensione, adeguandola alle singole concrete fattispecie, al fine di contemperare al meglio, caso per caso, le opposte esigenze. Cadono quindi le censure di incostituzionalita' avanzate in base all'errato presupposto interpretativo che cio' non fosse consentito. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 493 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli art. 3, 24 e 77, in relazione all'art. 2, dir. 3, legge 16 febbraio 1987, n. 81, della Costituzione).