Art. 5 c.p.p. — Competenza della corte di assise
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La corte di assise e' competente:
- a)per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi il delitto di tentato omicidio comunque aggravato e i delitti previsti dall'articolo 630 comma 1 del codice penale e dalla legge 22 dicembre 1975 n. 685;
- b)per i delitti consumati previsti dagli articoli 579, 580, 584, 600, 601 e 602 del codice penale;
- c)per ogni delitto doloso se dal fatto e' derivata la morte di una o piu' persone, escluse le ipotesi previste dagli articoli 586, 588 e 593 del codice penale.
- d)per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione, dalla legge 9 ottobre 1967 n. 962 e nel titolo I del libro II del codice penale, sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 24 aprile 1999 · versione 0 su Normattiva