Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo penale - Dibattimento - Nuove contestazioni - Facoltà dell'imputato di rivalutare le proprie scelte difensive in ordine ai riti alternativi - Fondamento costituzionale. (Nel caso di specie: Illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione che non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere la messa alla prova a seguito di nuova contestazione di un reato connesso). (Classif. 199009)
Poiché la scelta del rito deve poter essere effettuata dall'imputato con piena consapevolezza delle conseguenze che ne derivano sul piano sanzionatorio in relazione ai reati contestati dal pubblico ministero, ragioni di tutela del suo diritto di difesa e del principio di eguaglianza impongono che, di fronte a un mutamento dell'imputazione, sia sempre consentito all'imputato rivalutare la propria scelta alla luce delle nuove contestazioni. ( Precedenti: S. 14/2020 - mass. 41577; S. 82/2019 - mass. 41241; S. 141/2018 - mass. 40182; S. 206/2017 - mass. 41470; S. 139/2015 - mass. 38466; S. 273/2014 - mass. 38198; S. 184/2014 - mass. 38050; S. 333/2009 - mass. 34188; S. 265/1994 - mass. 20737, mass. 20738 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede, in seguito alla contestazione di reati connessi a norma dell'art. 12, comma 1, lett. b , cod. proc. pen., la facoltà dell'imputato di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, con riferimento a tutti i reati contestatigli. I principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale in ordine al diritto dell'imputato di accedere ai riti alternativi in caso di modifica dell'imputazione impongono di eliminare la residua preclusione censurata dal Tribunale di Palermo, riconoscendo all'imputato, anche nel caso di contestazione di reati connessi, la facoltà di chiedere la messa alla prova, già estesa all'ipotesi - del tutto analoga - di contestazione di un fatto diverso. A tale conclusione non è di ostacolo il disposto dell'art. 168- bis , quarto comma, cod. pen., che non esclude la concedibilità della sospensione quando sia contestato più di un reato e, come nella specie, il rito sia astrattamente applicabile a ciascuno di essi; poiché tuttavia l'accentuata vocazione risocializzante dell'istituto in esame si oppone alla possibilità di una messa alla prova "parziale", diversamente da quanto consentito per l'abbreviato, l'imputato sarà tenuto a scegliere se chiedere la sospensione, oppure proseguire il processo nelle forme ordinarie, rispetto a tutti i reati in concorso, compresi quelli oggetto dell'imputazione originaria. Precedenti: S. 14/2020 - mass. 41577; S. 237/2012 - mass. 36663, mass. 36664 ).
Processo penale - Dibattimento - Modifica della imputazione o contestazione suppletiva di reato concorrente o circostanza aggravante - Facoltà del pubblico ministero di chiedere al giudice l'emissione del decreto penale di condanna - Omessa previsione - Insufficiente descrizione della fattispecie concreta e difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
È dichiarata la manifesta inammissibilità, per insufficiente descrizione della fattispecie concreta e difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Novara - degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che - nei casi, rispettivamente, di modifica dell'imputazione e di contestazione suppletiva di un reato concorrente o di una circostanza aggravante in dibattimento - il pubblico ministero possa chiedere al giudice l'emissione di un decreto penale di condanna e, correlativamente, l'imputato abbia la possibilità di pagare la pena pecuniaria con esso inflitta. L'ordinanza di rimessione non descrive compiutamente la fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo , né motiva in modo adeguato sulla rilevanza delle questioni, considerato che nel caso di specie si discute di una modifica dibattimentale dell'imputazione, e non già della contestazione suppletiva di un reato concorrente o di una circostanza aggravante, e che il rimettente non ha indicato alcun elemento dal quale si possa desumere che, in caso di accoglimento della questione stessa, il pubblico ministero intenderebbe accedere al procedimento speciale, chiedendo l'emissione di un decreto penale di condanna in riferimento all'imputazione riformulata, né che l'imputato intenderebbe pagare la pena pecuniaria che gli verrebbe così inflitta, consentendo la chiusura del procedimento. L'ordinanza di rimessione si presenta del tutto carente anche sul piano della motivazione sulla non manifesta infondatezza, non indicando neppure i parametri costituzionali che si assumono violati. ( Precedenti citati: sentenze n. 206 del 2017, n. 273 del 2014, n. 333 del 2009, n. 530 del 1995 e n. 265 del 1994; ordinanze n. 71 del 2019, n. 64 del 2019, n. 85 del 2018, n. 33 del 2014, n. 277 del 2006 e n. 166 del 2005 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, la questione finalizzata a riconoscere una determinata facoltà a una parte processuale è priva di rilevanza attuale se, nel giudizio a quo , quella parte non ha mai manifestato la volontà di esercitare la facoltà in discussione. ( Precedenti citati: sentenze n. 214 del 2013 e n. 80 del 2011; ordinanze n. 55 del 2010, n. 69 del 2008, n. 129 del 2003 e n. 584 del 2000 ).
sentenza 35/2020massima n. 42462 Riguarda ancheart. 516 Codice di procedura penale
Processo penale - Nuova contestazione di reato concorrente emerso nel corso del dibattimento - Facoltà dell'imputato di richiedere l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. - Omessa previsione - Violazione del diritto di difesa, irragionevolezza e disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione della pena, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., relativamente al reato concorrente emerso nel corso del dibattimento e che forma oggetto di nuova contestazione. L'accoglimento della questione sollevata dal Tribunale di Alessandria risulta ormai dovuto, alla luce della sentenza n. 184 del 2014 - per cui, con identica ratio decidendi, lo stesso articolo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevedeva la facoltà per l'imputato di chiedere il patteggiamento in ipotesi di contestazione "patologica" di una circostanza aggravante - e della sentenza n. 206 del 2017, con la quale è stata estesa la facoltà di proporre richiesta di patteggiamento relativamente al fatto diverso oggetto di nuova contestazione ugualmente "fisiologica", dal momento che fatto diverso e reato connesso, entrambi emersi per la prima volta in dibattimento, integrano evenienze processuali che, sul versante dell'accesso ai riti alternativi, non possono non rappresentare situazioni fra loro del tutto analoghe. La censurata preclusione è inoltre irrazionale, a fronte della sentenza additiva n. 237 del 2012, con la quale, nel caso di contestazione "fisiologica" del reato connesso, si è consentito all'imputato di richiedere il giudizio abbreviato, il cui "innesto" in sede dibattimentale risulta ben più problematico del patteggiamento. ( Precedenti citati: sentenze n. 141 del 2018, n. 206 del 2017, n. 201 del 2016, n. 139 del 2015, n. 273 del 2014, n. 184 del 2014, n. 237 del 2012, n. 333 del 2009, n. 148 del 2004, n. 530 del 1995, n. 497 del 1995, n. 265 del 1994, n. 129 del 1993, n. 316 del 1992, n. 277 del 1990 e n. 593 del 1990; ordinanze n. 309 del 2005 e n. 213 del 1992 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, i procedimenti speciali e i meccanismi di definizione anticipata del procedimento (oblazione), costituiscono modalità di esercizio, e tra le più qualificanti, del diritto di difesa. ( Precedenti citati: sentenze n. 141 del 2018, n. 237 del 2012, n. 219 del 2004, n. 148 del 2004, n. 70 del 1996, n. 497 del 1995 e n. 76 del 1993 ).
sentenza 82/2019massima n. 41241 Thema decidendum - Eccezione sostanzialmente diretta a contestare la fondatezza delle argomentazioni svolte dal rimettente a sostegno della censura - Attinenza al merito e non all'ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 517 cod. proc. pen., censurato nella parte in cui non prevede che, contestata nel corso del giudizio dibattimentale una circostanza aggravante fondata su elementi già risultanti dagli atti di indagine, l'imputato abbia facoltà di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova relativamente al reato oggetto della nuova contestazione. A rendere rilevanti le questioni è sufficiente la circostanza che il rimettente abbia chiesto una pronuncia di illegittimità costituzionale volta a consentire all'imputato di presentare al giudice del dibattimento la suddetta richiesta, indipendentemente dalle ragioni per le quali non era stata presentata in precedenza, mentre attiene alla valutazione sulla loro fondatezza stabilire se il giudice può accogliere detta richiesta.
Processo penale - Dibattimento - Contestazione suppletiva di una circostanza aggravante - Facoltà dell'imputato di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova - Omessa previsione - Violazione del diritto di difesa - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri riti alternativi - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui, in seguito alla nuova contestazione di una circostanza aggravante, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova. La norma censurata dal Tribunale di Salerno, non prevedendo, nel caso di contestazione suppletiva di una circostanza aggravante, la facoltà suddetta, si risolve in una violazione dei parametri evocati, sia perché la richiesta dei riti alternativi costituisce una modalità, tra le più qualificanti, di esercizio del diritto di difesa, che va esercitato anche in collegamento con l'imputazione che, per effetto della contestazione suppletiva, deve formare effettivamente oggetto del giudizio; sia perché si determinerebbe una situazione in contrasto con il principio posto dall'art. 3 Cost., se nella medesima situazione processuale la facoltà di chiedere i riti alternativi fosse regolata diversamente. Né rileva la circostanza che, nel momento processuale in cui avrebbe dovuto essere presentata la richiesta di fronte al rimettente, la legge n. 67 del 2014, all'origine del nuovo istituto della messa alla prova, non era ancora stata emanata, poiché non è a quel momento che occorre fare riferimento, ma al momento in cui è avvenuta la contestazione suppletiva, quali che siano gli elementi che l'hanno giustificata, esistenti fin dalle indagini o acquisiti nel corso del dibattimento, ed è ad essa che deve ricollegarsi la facoltà dell'imputato di chiedere un rito alternativo, indipendentemente dalla ragione per cui la richiesta in precedenza è mancata. ( Precedenti citati: sentenza n. 206 del 2017, n. 201 del 2016, n. 139 del 2015, n. 273 del 2014, n. 184 del 2014, n. 237 del 2012, n. 219 del 2004, n. 148 del 2004, n. 70 del 1996, n. 497 del 1995, n. 265 del 1994, n. 76 del 1993, n. 129 del 1993, n. 316 del 1992, n. 277 del 1990 e n. 593 del 1990; ordinanze n. 107 del 1993, n. 213 del 1992, n. 477 del 1990 e n. 361 del 1990 ). L'istituto della messa alla prova ha effetti sostanziali, perché dà luogo all'estinzione del reato, ma è connotato da un'intrinseca dimensione processuale, in quanto consiste in un nuovo procedimento speciale, alternativo al giudizio, nel corso del quale il giudice decide con ordinanza sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. ( Precedente citato: sentenza n. 240 del 2015 ).
Processo penale - Contestazione in dibattimento da parte del pubblico ministero di una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale (c.d. contestazione "tardiva") - Facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato oggetto della nuova contestazione - Mancata previsione - Violazione del diritto di difesa - Irragionevole discriminazione correlata alla maggiore o minore esattezza e completezza dell'apprezzamento da parte del pubblico ministero dei risultati delle indagini preliminari - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'imputato che nella medesima situazione processuale voglia chiedere il "patteggiamento", ovvero intenda chiedere il giudizio abbreviato nel caso non dissimile di contestazione "tardiva" del fatto diverso - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 517 cod.proc.pen. nella parte in cui, nel caso di contestazione di una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato oggetto della nuova contestazione. Infatti, il mancato riconoscimento all'imputato del diritto di richiedere il giudizio abbreviato anche in caso di contestazione "tardiva" di una circostanza aggravante cagiona una violazione del diritto di difesa in ragione dell'impossibilità di rivalutare la convenienza del rito alternativo in presenza di una variazione sostanziale dell'imputazione, intesa ad emendare precedenti errori od omissioni del pubblico ministero nell'apprezzamento dei risultati delle indagini preliminari. Sussiste, inoltre, un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'imputato che nella medesima situazione processuale voglia chiedere il "patteggiamento" ovvero intenda chiedere il giudizio abbreviato nel caso non dissimile di contestazione "tardiva" del fatto diverso, quali ipotesi in cui è ammessa la possibilità di accedere a riti alternativi. Sulla possibilità per l'imputato di chiedere il "patteggiamento" in relazione al fatto diverso o al reato concorrente oggetto di contestazione "tardiva", v. la citata sentenza n. 265/1994. Sulla possibilità per l'imputato di chiedere il "patteggiamento" in relazione alla contestazione "tardiva" di circostanze aggravanti, v. la citata sentenza n. 184/2014. Sulla possibilità per l'imputato di accedere al rito abbreviato nel caso di contestazione dibattimentale "tardiva" del fatto diverso o del fatto concorrente, v. rispettivamente le citate sentenze nn. 237/2012 e 333/2009.
Processo penale - Processo oggettivamente cumulativo - Contestazione in dibattimento da parte del pubblico ministero di un reato concorrente o di circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale - Facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato anche in relazione ai reati diversi da quello che forma oggetto della nuova contestazione - Mancata previsione - Asserita violazione del diritto di difesa e del principio di uguaglianza - Insussistenza - Conferma dell'indirizzo giurisprudenziale che consente il recupero della facoltà di accedere al rito alternativo limitatamente al reato concorrente o al fatto diverso contestato in dibattimento - Petitum volto ad introdurre una posizione di privilegio rispetto all'evenienza in cui la contestazione fosse avvenuta nei modi ordinari - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 517 cod.proc.pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto non prevede che, nel caso di contestazione dibattimentale "tardiva" tanto di un reato concorrente che di una circostanza aggravante, la restituzione all'imputato della facoltà di accesso al giudizio abbreviato si estenda anche alle imputazioni diverse da quella attinta dalla nuova contestazione. Non sussiste la violazione del diritto di difesa e del principio di uguaglianza in quanto, una volta che l'imputato abbia consapevolmente lasciato spirare il termine della proposizione della richiesta, sarebbe illogico, a fronte della contestazione suppletiva di un reato concorrente, consentirgli di recuperare, a dibattimento inoltrato, gli effetti premiali del rito alternativo anche in rapporto all'intera platea delle imputazioni originarie, relativamente alle quali si è scientemente astenuto dal formulare richieste nel termine. Inoltre, qualora all'imputato fosse attribuita nell'ipotesi in esame la facoltà di accedere al giudizio abbreviato tanto in rapporto al reato oggetto della nuova contestazione quanto alle imputazioni residue, lo stesso verrebbe a trovarsi in posizione non già uguale, ma addirittura privilegiata rispetto a quella in cui si sarebbe trovato se la contestazione fosse avvenuta nei modi ordinari. Egli potrebbe, infatti, scegliere tra una richiesta di giudizio abbreviato "parziale", limitata alla sola nuova imputazione, e una richiesta globale. Sulla possibilità per l'imputato di accedere al rito abbreviato nel caso di contestazione dibattimentale "tardiva" del fatto diverso o del fatto concorrente, v. rispettivamente le citate sentenze nn. 237/2012 e 333/2009.
Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) - Contestazione in dibattimento da parte del pubblico ministero di una circostanza aggravante concernente un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale (contestazione suppletiva "tardiva" di una circostanza aggravante) - Mancata previsione della facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione di pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. (restituzione in termini dell'imputato) - Violazione del diritto di difesa - Discriminazione dell'imputato rispetto alla possibilità di accesso ai riti alternativi, in ragione della maggiore o minore completezza ed esaustività dell'imputazione - Illegittimità costituzionale in parte qua .
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., l'art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione di pena, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in seguito alla contestazione nel dibattimento di una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale. Come riconosciuto dalla sentenza n. 265 del 1994 relativamente al fatto diverso e al reato concorrente, la norma censurata viola l'art. 24, secondo comma, Cost., in quanto risulta lesivo del diritto di difesa precludere all'imputato - le cui valutazioni circa la convenienza del rito alternativo vengono a dipendere innanzitutto dalla impostazione data al processo dall'organo della pubblica accusa - l'accesso ai riti speciali quando l'imputazione subisce una variazione sostanziale per la contestazione tardiva di una circostanza aggravante dovuta a un errore del pubblico ministero. Anche la trasformazione dell'originaria imputazione in un'ipotesi circostanziata determina, infatti, un significativo mutamento del quadro processuale, potendo tali circostanze incidere sull'entità della sanzione, sul regime di procedibilità del reato o, ancora, sull'applicabilità di alcune sanzioni sostitutive. La norma censurata contrasta, inoltre, con l'art. 3 Cost., venendo l'imputato irragionevolmente discriminato, ai fini dell'accesso ai procedimenti speciali, in dipendenza della maggiore o minore esattezza o completezza della valutazione delle risultanze delle indagini preliminari da parte del pubblico ministero alla chiusura delle indagini stesse. - Sulle nuove contestazioni dibattimentali quale istituto indirizzato, nel quadro del vigente codice di rito di stampo accusatorio, a consentire il "fisiologico" adattamento dell'imputazione agli esiti dell'istruzione dibattimentale, v. le citate sentenze nn. 237/2012 e 333/2009. - Nel senso che, per effetto della riconosciuta possibilità di modificare l'imputazione in dibattimento anche sulla base dei soli elementi già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, l'istituto delle contestazioni suppletive si configura «anche come possibile correttivo rispetto ad una evenienza "patologica"» del procedimento, v. la citata sentenza n. 333/2009. - Sull'ampliamento delle garanzie in tema di ammissione di nuove prove, nel caso di nuove contestazioni dibattimentali del pubblico ministero, v. la citata sentenza n. 237/2012 e la sentenza n. 241/1992 da questa richiamata. - Per l'affermazione che i riti alternativi a contenuto premiale (giudizio abbreviato e patteggiamento) costituiscono «modalità, tra le più qualificanti, di esercizio del diritto di difesa», v. la citata sentenza n. 237/2012 e le sentenze, da questa richiamate, nn. 148/2004, 219/2004, 70/1996, 497/1995 e 76/1993. - Per l'affermazione che, in caso di contestazioni derivanti dall'emersione di nuovi elementi nel corso dell'istruzione dibattimentale, la preclusione alla fruizione dei vantaggi connessi ai riti speciali, che si determina nei confronti dell'imputato nelle ipotesi previste dagli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., non sia censurabile sul piano della legittimità costituzionale, v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 129/1993, 316/1992 e 593/1990; ordinanze nn. 107/1993 e 213/1992. - Per l'illegittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedono la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione di pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., relativamente al fatto diverso o al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale, v. la citata sentenza n. 265/1994; per analoga declaratoria di illegittimità costituzionale riferita al giudizio abbreviato, v. la citata sentenza n. 333/2009. - Sul divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti previsto dall'art. 69, quarto comma, cod. pen., v. la citata sentenza n. 251/2012. - Per l'affermazione che «il patteggiamento è una forma di definizione pattizia del contenuto della sentenza che non richiede particolari procedure e che pertanto, proprio per tali sue caratteristiche, si presta ad essere adottata in qualsiasi fase del procedimento, compreso il dibattimento», v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 265/1994; ordinanza n. 486/2002.
Processo penale - Fase del dibattimento - Contestazione suppletiva del reato concorrente emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale - Facoltà dell'imputato di richiedere il giudizio abbreviato - Mancata previsione - Consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità che non consente la richiesta di giudizio abbreviato "parziale" - Motivo di inammissibilità - Esclusione.
È ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 517 cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che l'imputato possa chiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che non risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale (ossia, in pratica, quando si tratti di fatto emerso solo nel corso dell'istruzione dibattimentale). Non è infatti implausibile l'assunto da cui muove il rimettente secondo cui l'orientamento giurisprudenziale per il quale non sarebbe consentita la richiesta di giudizio abbreviato «parziale», limitata, cioè, a una parte soltanto delle imputazioni cumulativamente formulate nei confronti della stessa persona, si riferisce all'ipotesi in cui l'azione penale per le plurime imputazioni sia esercitata nei modi ordinari, e non è automaticamente estensibile alla fattispecie oggetto del quesito di costituzionalità relativa alle contestazioni suppletive "fisiologiche", nelle quali vi è l'esigenza di restituire all'imputato la facoltà di accesso al rito alternativo relativamente al nuovo addebito in ordine al quale non avrebbe potuto formulare una richiesta tempestiva a causa dell'avvenuto esercizio dell'azione penale con modalità derogatorie rispetto alle ordinarie cadenze procedimentali. Per converso, sarebbe illogico - e, comunque, non costituzionalmente necessario - che, a fronte della contestazione suppletiva di un reato concorrente, l'imputato possa recuperare, a dibattimento inoltrato, gli effetti premiali del rito alternativo anche in rapporto all'intera platea delle imputazioni originarie, rispetto alle quali ha consapevolmente lasciato spirare il termine utile per la richiesta. - Si veda, con riguardo alla questione concernente la facoltà dell'imputato di richiedere il giudizio abbreviato nel caso alle contestazioni "patologiche", la citata sentenza n. 333/2009.
Processo penale - Fase del dibattimento - Contestazione suppletiva del reato concorrente emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale - Facoltà dell'imputato di richiedere il giudizio abbreviato - Mancata previsione - Irragionevole compressione del diritto di difesa - Ingiustificata disparità di trattamento tra giudizio abbreviato e altri riti alternativi - Illegittimità costituzionale in parte qua .
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'articolo 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione. Premesso che la questione di costituzionalità ha ad oggetto la fattispecie della contestazione suppletiva "fisiologica" di un reato concorrente, vale a dire la nuova contestazione in dibattimento di un fatto emerso solo nel corso dell'istruzione dibattimentale, e che oggetto di scrutinio è la perdita, da parte dell'imputato, della facoltà di accesso al giudizio abbreviato, essendo la nuova contestazione intervenuta dopo che sia spirato il termine ultimo di proposizione della relativa richiesta, la norma censurata, valutata nell'odierno panorama ordinamentale, viola gli evocati parametri costituzionali, dal momento che rappresentando la contestazione suppletiva di reato concorrente operata ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen. un atto equipollente agli atti tipici di esercizio dell'azione penale, il mancato riconoscimento all'imputato della facoltà di optare anche in tale caso per il giudizio abbreviato è fonte di ingiustificata disparità di trattamento e di compressione delle facoltà difensive. Invero con una serie di pronunce la Corte aveva escluso la sussistenza del denunciato vulnus costituzionale facendo leva da un lato sulla indissolubilità del binomio premialità-deflazione in base al quale l'interesse dell'imputato ai riti alternativi è tutelato solo ove comporti una rapida definizione del processo, dall'altro rilevando che la modifica dell'imputazione e la contestazione suppletiva costituiscono eventi non infrequenti né imprevedibili. Tuttavia, la successiva evoluzione della disciplina del giudizio abbreviato, svincolato dai presupposti della definibilità del processo allo stato degli atti e del consenso del pubblico ministero, l'introduzione di un meccanismo di integrazione probatoria accompagnato dalla possibilità di procedere a nuove contestazioni, deve indurre a ritenere superata la detta incompatibilità. Poiché l'esigenza di corrispettività tra riduzione della pena e deflazione processuale non può prevalere sul principio di uguaglianza né tantomeno sul diritto di difesa, e atteso che la decisione di valersi del giudizio abbreviato costituisce una delle scelte più delicate attraverso le quali si esplicano le facoltà defensionali, allorché all'accusa originaria ne venga aggiunta un'altra, sia pure connessa, non possono non essere restituiti all'imputato termini e condizioni per esprimere le proprie opzioni. Inoltre, l'accesso al rito alternativo per il reato oggetto della contestazione suppletiva tardiva, anche quando avvenga in corso di dibattimento, risulta comunque idoneo a produrre un effetto di economia processuale, giacché consente al giudice del dibattimento di decidere sulla nuova imputazione allo stato degli atti. La declaratoria di incostituzionalità della norma censurata si impone, altresì, al fine di rimuovere la disparità di trattamento tra giudizio abbreviato e oblazione dopo che la sentenza n. 530 del 1995 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedevano la facoltà dell'imputato di proporre domanda di oblazione relativamente al fatto diverso e al reato concorrente contestati in dibattimento, indipendentemente dal carattere "patologico" o "fisiologico" della nuova contestazione. - Per l'affermazione che, in caso di contestazioni derivanti dall'emersione di nuovi elementi nel corso dell'istruzione dibattimentale, la preclusione alla fruizione dei vantaggi connessi ai riti speciali, che si determina nei confronti dell'imputato nelle ipotesi previste dagli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., non sia censurabile sul piano della legittimità costituzionale, v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 129/1993, 316/1992, 593/1990, ordinanze nn. 107/1993 e 213/1992. Per affermazioni analoghe con riguardo all'art. 247 disp. att. cod. proc. pen., v., citate le seguenti decisioni: sentenza n. 277/1990; ordinanze nn. 477/1990 e 361/1990. - Con riferimento alle contestazioni dibattimentali tardive, v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 333/2009 e 265/1994. - Nel senso che la libera scelta dell'imputato verso il rito alternativo rappresenta una delle modalità di espressione del diritto di difesa, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 219/2004, 148/2004, 70/1996, 497/1995 e 76/1993. - Con riguardo al riconoscimento della possibilità di proporre domanda di oblazione relativamente al fatto diverso e al reato concorrente contestati in dibattimento, a prescindere dal carattere "fisiologico" o "patologico" della contestazione suppletiva, v. citata sentenza n. 530/1995. - In materia di giudizio abbreviato, si vedano, altresì, le citate sentenze nn. 169/2003 e 241/1992.
Processo penale - Dibattimento - Contestazione di un reato concorrente già desumibile dagli atti di indagine al momento di esercizio dell'azione penale - Facoltà dell'imputato di chiedere il rito abbreviato - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza, ingiustificata disparità di trattamento fra imputati, nonché violazione del diritto di difesa - Motivazione non implausibile sulla rilevanza della questione - Ammissibilità.
E' ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 517 cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al processo concernente il reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale. Il rimettente, infatti, nel motivare non implausibilmente circa la rilevanza della questione, ha tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale che esclude la richiesta di giudizio abbreviato parziale (riferita, cioè, ad una parte soltanto delle imputazioni cumulativamente formulate contro la stessa persona) sull'assunto che il processo non verrebbe definito nella sua interezza, onde rimarrebbe ingiustificato l'effetto premiale, collegato alla scelta del rito alternativo, voluto dal legislatore al fine di ridurre il ricorso alla fase dibattimentale. Invero, tale indirizzo non avrebbe rilievo nel processo a quo , in cui - a seguito dell'avvenuta separazione dei processi e della definizione di quello relativo all'imputazione originaria - la regiudicanda si esaurisce nel solo reato concorrente contestato in dibattimento. Inoltre, l'orientamento in discorso, elaborato con riguardo a richieste di giudizio abbreviato tempestive, ben potrebbe non valere per il caso di specie ove la contestazione suppletiva assume connotati di anomalia, essendo diretta non già ad adeguare l'imputazione a nuove risultanze dibattimentali ma a rimediare ad un'incompletezza già apprezzabile sulla base degli atti di indagine. Pertanto, emerge l'esigenza di garantire all'imputato la facoltà di accesso al giudizio abbreviato limitatamente al reato contestato in dibattimento - reato che, a causa di quell'incompletezza, non avrebbe potuto formare oggetto di una richiesta tempestiva del rito alternativo - senza che possa ipotizzarsi un recupero globale della facoltà stessa (esteso, cioè, anche al reato originariamente contestato, rispetto al quale l'imputato ha consapevolmente lasciato spirare il termine di proposizione della richiesta). Per la declaratoria di manifesta inammissibilità di analoga questione, per non avere il rimettente preso in considerazione l'orientamento della giurisprudenza di legittimità contrario alla richiesta di giudizio abbreviato parziale, «anche solo per contestarne, eventualmente, la riferibilità all'ipotesi di specie», v. la citata ordinanza n. 67/2008.
Processo penale - Dibattimento - Contestazione di un reato concorrente già desumibile dagli atti di indagine al momento di esercizio dell'azione penale - Omessa previsione della facoltà dell'imputato di chiedere il rito abbreviato - Irragionevolezza, ingiustificata disparità di trattamento fra imputati, nonché violazione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale in parte qua.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., l'art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento di esercizio dell'azione penale. Premesso che il dubbio di costituzionalità investe la fattispecie della contestazione suppletiva tardiva (derivante, cioè, da un'incompletezza già apprezzabile sulla base degli atti di indagine e non dalla fisiologica emersione di nuovi elementi nel corso dell'istruzione dibattimentale), e che oggetto di scrutinio è la perdita, da parte dell'imputato, della facoltà di accesso al giudizio abbreviato, essendo la nuova contestazione intervenuta dopo che sia spirato il termine ultimo di proposizione della relativa richiesta; la norma censurata viola gli evocati parametri costituzionali, poiché, come già riconosciuto dalla sentenza n. 265 del 1994, nell'ipotesi di contestazione dibattimentale tardiva precludere all'imputato l'accesso ai riti speciali é «lesivo del diritto di difesa», risultando la libera scelta dell'imputato verso il rito alternativo sviata da aspetti di anomalia nella condotta processuale del pubblico ministero, collegati all'erroneità o all'incompletezza dell'imputazione, riscontrabili già sulla base degli elementi acquisiti nel corso delle indagini; e contrasta, altresì, con l'art. 3 Cost., «venendo l'imputato irragionevolmente discriminato, ai fini dell'accesso ai procedimenti speciali, in dipendenza della maggiore o minore esattezza o completezza della discrezionale valutazione delle risultanze delle indagini preliminari operata dal pubblico ministero nell'esercitare l'azione penale». Invero, la citata sentenza del 1994 - dichiarativa dell'illegittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione della pena su richiesta delle parti, relativamente al fatto diverso o al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale - aveva dichiarato inammissibile l'omologa questione relativa al giudizio abbreviato, ma solo perché il vulnus costituzionale, ugualmente ravvisabile, poteva essere colmato attraverso plurime soluzioni rimesse alla discrezionalità legislativa, stante l'inconciliabilità di fondo del rito abbreviato con la procedura dibattimentale. Tuttavia, la successiva evoluzione della disciplina dell'istituto, svincolato dai presupposti della definibilità del processo allo stato degli atti e del consenso del pubblico ministero e dotato di un meccanismo di integrazione probatoria, deve indurre a ritenere superata la detta incompatibilità e lo stesso giudice dibattimentale abilitato a disporre e celebrare il giudizio abbreviato. L'accesso al rito alternativo per il reato oggetto della contestazione suppletiva tardiva, anche quando avvenga in corso di dibattimento, risulta comunque idoneo a produrre un effetto di economia processuale, giacché consente al giudice del dibattimento di decidere sulla nuova imputazione allo stato degli atti. La declaratoria di illegittimità della norma impugnata, dunque, si impone, oltre che per rimuovere i profili di contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost. già rilevati dalla sentenza del 1994, anche per eliminare la differenza di regime, in punto di recupero della facoltà di accesso ai riti alternativi di fronte ad una contestazione suppletiva tardiva, a seconda che si discuta di patteggiamento o di giudizio abbreviato: differenza che, nell'attuale panorama normativo, si rivela essa stessa fonte di una discrasia rilevante sul piano del rispetto dell'art. 3 Cost. Sull'ampliamento delle garanzie in tema di ammissione di nuove prove, nel caso di nuove contestazioni del pubblico ministero, v. la citata sentenza n. 241/1992. Per l'affermazione che, in caso di contestazioni derivanti dall'emersione di nuovi elementi nel corso dell'istruzione dibattimentale, la preclusione alla fruizione dei vantaggi connessi ai riti speciali, che si determina nei confronti dell'imputato nelle ipotesi previste dagli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., non sia censurabile sul piano della legittimità costituzionale, v. le seguenti citate decisioni: sentenze n. 129/1993, n. 316/1992, n. 593/1990, ordinanze n. 107/1993 e n. 213/1992. Con riferimento alle contestazioni dibattimentali tardive, v. le seguenti citate decisioni: sentenze n. 530/1995, n. 265/1994, ordinanze n. 236/2005, n. 129/2003 e n. 486/2002. Nel senso che la libera scelta dell'imputato verso il rito alternativo rappresenta una delle modalità di espressione del diritto di difesa, v., ex plurimis , le citate sentenze n. 219/2004 e n. 148/2004. In materia di giudizio abbreviato, si vedano, altresì, le citate sentenze n. 169/2003, n. 54/2002, n. 92/1992 e n. 23/1992.
Processo penale - Dibattimento - Contestazione di un reato concorrente già desumibile dagli atti di indagine - Possibilità per l'imputato di chiedere il rito abbreviato - Omessa previsione - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento fra imputati nonché violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo - Inadeguata motivazione circa la rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 516 e 517 cod. proc. pen., censurati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non consentono all'imputato di accedere al rito abbreviato allorché il pubblico ministero abbia contestato, in dibattimento, un reato concorrente già desumibile dagli atti di indagine. Nella specie - in cui la richiesta del rito speciale ha riguardato solo il reato oggetto di nuova contestazione e non anche quello per cui l'imputato era stato originariamente chiamato a giudizio - il rimettente non ha tenuto conto del consolidato orientamento di legittimità secondo cui non è ammessa la richiesta di abbreviato "parziale": ciò rende inadeguata la motivazione circa la rilevanza della questione, posto che, applicando il suddetto orientamento, la richiesta di abbreviato dell'imputato risulterebbe comunque inammissibile e lo scrutinio di costituzionalità sarebbe ininfluente sull'esito del giudizio a quo .
sentenza 67/2008massima n. 32211 Riguarda ancheart. 438 Codice di procedura penaleart. 516 Codice di procedura penale
Processo penale - Dibattimento - Contestazione suppletiva del pubblico ministero di circostanze aggravanti già desumibili dagli atti delle indagini preliminari, in particolare della recidiva - Rimessione in termini dell'imputato per la richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena - Mancata previsione - Prospettata lesione del diritto di difesa e del principio del giusto processo, nonché lamentata ingiustificata disparità di trattamento tra imputati - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 517 cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che - nel caso in cui il pubblico ministero contesti in dibattimento circostanze aggravanti già desumibili dagli atti delle indagini preliminari e, in particolare, la recidiva - l'imputato venga rimesso in termini ai fini della presentazione della richiesta di giudizio abbreviato o di "patteggiamento". Infatti, nessuna richiesta di rito alternativo è stata, in concreto, presentata nel giudizio a quo e l'eccezione avanzata dal difensore - di incostituzionalità dell'art. 517 cod. proc. pen. - che il rimettente interpreta come "implicita anticipazione" della richiesta e dalla quale desume la rilevanza della questione, non vale a rendere attualmente pregiudiziale il quesito di costituzionalità rispetto alla definizione del giudizio a quo . - V., citata, ordinanza n. 129/2003.
sentenza 69/2008massima n. 32213 PROCESSO PENALE - NUOVE CONTESTAZIONI - MODIFICA DELL'IMPUTAZIONE - FACOLTÀ DELL'IMPUTATO DI RICHIEDERE AL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO IL GIUDIZIO ABBREVIATO RELATIVAMENTE AL FATTO DIVERSO O AL REATO CONCORRENTE, QUANDO LA NUOVA CONTESTAZIONE RISULTI TARDIVAMENTE FORMULATA DAL PUBBLICO MINISTERO - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI E LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ORDINANZA DI RIMESSIONE CARENTE DI MOTIVAZIONE SULLA SITUAZIONE PROCESSUALE NEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, degli artt. 516, 517 e 519 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono la facoltà dell'imputato di chiedere al giudice del dibattimento il rito abbreviato, relativamente al fatto diverso o al reato concorrente, quando la nuova contestazione risulti tardivamente formulata dal pubblico ministero. Infatti l’ordinanza di rimessione è carente di motivazione in ordine alla situazione processuale su cui si innesta, nel giudizio a quo, detta questione di legittimità costituzionale.
Riguarda ancheart. 516 Codice di procedura penaleart. 519 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA - NUOVE CONTESTAZIONI IN DIBATTIMENTO - TRASFERIMENTO DEL PROCESSO AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO ANZICHÉ AL PUBBLICO MINISTERO - IMPOSSIBILITÀ PER L’IMPUTATO DI ACCEDERE AI RITI ALTERNATIVI - PROSPETTATA, IRRAGIONEVOLE, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 521-bis del codice di procedura penale, in relazione agli articoli 516 e 517 dello stesso codice, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede che in caso di nuove contestazioni in dibattimento il giudice dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero solo quando, risultando il reato tra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale per i quali deve essere celebrata l'udienza preliminare, questa non si sia tenuta e non anche nell'ipotesi in cui per il reato originariamente contestato la prevista udienza preliminare si sia, invece, ritualmente già tenuta, privando con ciò l'imputato della possibilità di accedere, in ordine al fatto diversamente contestato, ai riti alternativi, che devono essere chiesti a pena di decadenza nella fase dell'udienza preliminare. Il mutamento del quadro normativo configurato dal decreto legislativo n. 51 del 1998 e dalla legge n. 479 del 1999, e successive modifiche, non comporta, infatti, il superamento della 'ratio' e della portata delle sentenze costituzionali n. 265 del 1994 e n. 530 del 1995 invocate dal rimettente a sostegno della soluzione della restituzione nel termine; tanto più ove si consideri, da un lato, che l'attuale ripartizione della competenza a celebrare i riti alternativi tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento risponde essenzialmente, nell'intenzione del legislatore, a ragioni di speditezza processuale, dall'altro che tali ragioni sono oggi assistite dal principio costituzionale della ragionevole durata del processo enunciato nel secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione. – Sull'istituto della restituzione nel termine per la richiesta di applicazione della pena, citate, oltre le ricordate sentenze n. 265/1994 e n. 530/1995, la sentenza n. 101/1993, per come richiamata dalla sentenza n. 265/1994.
Riguarda ancheart. 521-bis Codice di procedura penaleart. 516 Codice di procedura penale
OBLAZIONE NELLE CONTRAVVENZIONI - PROCESSO PENALE - CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA NEL DIBATTIMENTO - REATO CONCORRENTE - RICHIESTA DI OBLAZIONE - RIMESSIONE IN TERMINI - OMESSA PREVISIONE - PRETESA LESIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI RAGIONEVOLEZZA, NONCHE' DEL DIRITTO DI DIFESA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, COMMA PRIMO, E 24, COMMA SECONDO, COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, Cost., l'art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la facolta' dell'imputato di proporre domanda di oblazione, ai sensi degli artt. 162 e 162-bis cod. pen., relativamente al reato concorrente contestato in dibattimento, in quanto - posto che l'istituto dell'oblazione si fonda sia sull'interesse dello Stato di definire con economia di tempo e di spesa i procedimenti relativi ai reati di minore importanza, sia sull'interesse del contravventore di evitare l'ulteriore corso del procedimento e la eventuale condanna (con tutte le conseguenze della stessa); e comporta, come effetto tipico, la estinzione del reato - la preclusione dell'accesso all'istituto stesso (ed ai connessi benefici), nel caso in cui il reato suscettibile di estinzione per oblazione costituisca oggetto di contestazione nel corso dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen., risulta lesiva del diritto di difesa, nonche' priva di razionale giustificazione. - S. n. 207/1974. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 162 Codice penaleart. 162-bis Codice penale
PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - NUOVE CONTESTAZIONI PER FATTO DIVERSO O PER REATO CONCORRENTE - RICHIESTA, DA PARTE DELL'IMPUTATO, DI APPLICAZIONE DELLA PENA ('PATTEGGIAMENTO') - INAMMISSIBILITA' ANCHE NELL'IPOTESI DI ERRONEITA' DELL'IMPUTAZIONE DA PARTE DEL PUBBLICO MINISTERO OVVERO NEL CASO IN CUI L'IMPUTATO ABBIA, PRIMA DEL DIBATTIMENTO, AVANZATO TALE RICHIESTA, NON ACCOLTA PER DISSENSO DEL PUBBLICO MINISTERO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Poiche' le valutazioni dell'imputato circa la convenienza del rito speciale - giudizio abbreviato e di applicazione della pena ("patteggiamento") - vengono indissolubilmente a dipendere anzitutto dalla concreta impostazione data al processo dal pubblico ministero e cioe' dalla natura dell'addebito, quando non possa rinvenirsi alcun profilo di inerzia dell'imputato e quindi di addebitabilita' al medesimo delle conseguenze della mancata instaurazione del rito differenziato come nel caso di errore, sulla individuazione del fatto e del titolo del reato, in cui e' incorso il pubblico ministero, risulta lesivo del diritto di difesa precludere all'imputato l'accesso ai riti speciali a seguito di nuove contestazioni per fatto diverso o per reato concorrente nel corso del dibattimento, cosi' subendo l'imputazione una variazione sostanziale; e cio' anche nel caso in cui il procedimento richiesto dall'imputato sia stato ingiustificatamente o erroneamente negato, con la conseguente inapplicabilita', relativamente al 'patteggiamento', del primo comma dell'art. 448 cod. proc. pen. con riguardo alla nuova contestazione, risultando inevitabimente incongrua la pena richiesta in quanto formulata con riferimento ad imputazione modificata nel corso dibattimento. Tale preclusione risulta inoltre censurabile in riferimento all'art. 3 Cost., venendo l'imputato irragionevolmente discriminato, ai fini dell'accesso ai procedimenti speciali, in dipendenza della maggiore o minore esattezza o completezza della discrezionale valutazione delle risultanze delle indagini preliminari operata dal pubblico ministero. Conseguentemente, con riguardo al procedimento di applicazione della pena su richiesta, avendo la Corte gia' affermato che e' possibile fare applicazione dell'istituto della restituzione nel termine, e quindi non sussistendo ostacoli di carattere logico-sistematico, devono dichiararsi incostituzionali, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. - restando assorbita la censura formulata in riferimento all'art. 111 Cost. -, gli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono la facolta' dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., relativamente al fatto diverso o al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che gia' risultava dagli atti di indagine preliminare al momento dell'esercizio dell'azione penale ovvero quando l'imputato ha tempestivamente e ritualmente proposto la richiesta di applicazione di pena in ordine alle originarie imputazioni. - Sull'accesso ai riti speciali quale espressione del diritto di difesa: S. nn. 76/1993, 214/1993, 313/1990, 101/1993; O. n. 116/1992; sull'art. 448, primo comma, cod. proc. pen.: S. nn. 66/1990, 183/1990, 81/1991, 23/1992; sull'applicabilita' dell'istituto della restituzione nel termine nel procedimento di applicazione della pena su richiesta: S. n. 101/1993. red.: F.S. rev.: S.P.
Riguarda ancheart. 516 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - CONTESTAZIONE SUPPLETIVA - IMPOSSIBILITA' DI PROCEDERE CON RITO ABBREVIATO ANCHE QUANDO LA RICHIESTA GIA' AVANZATA IN TAL SENSO DALL'IMPUTATO SIA STATA RESPINTA DAL G.I.P. CON DECISIONE POI DISATTESA DAL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - LAMENTATA INGIUSTIFICATA EQUIPARAZIONE DI TALE SITUAZIONE, IN CONTRASTO CON IL DIRITTO DI DIFESA, ALL'IPOTESI IN CUI IL RITO SPECIALE NON SIA STATO A SUO TEMPO RICHIESTO - PROSPETTAZIONE, DA PARTE DEL GIUDICE 'A QUO', DI DUE SOLUZIONI ALTERNATIVE (AMMISSIBILITA' DEL RITO ABBREVIATO O PRECLUSIONE DELLA CONTESTAZIONE SUPPLETIVA) NESSUNA DELLE QUALI, OLTRETUTTO, COSTITUZIONALMENTE OBBLIGATA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Non e' dato alla Corte di decidere nel merito la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento al principio di eguaglianza e al diritto di difesa, riguardo alla impossibilita', ex art. 517 cod. proc. pen., di procedere, in caso di nuove contestazioni da parte del P.M. al dibattimento, con il rito abbreviato, anche quando - come nella specie - la contestazione suppletiva e' potuta avvenire non perche' l'imputato non ha tempestivamente chiesto il giudizio abbreviato, ma perche' la richiesta da lui avanzata a suo tempo in accordo col P.M. e' stata respinta dal giudice per le indagini preliminari con decisione che il giudice del dibattimento ritiene ingiustificata. Al quesito prospettato, infatti, il giudice 'a quo' propone, in via alternativa, due soluzioni - e cioe' che sia reso ammissibile il giudizio abbreviato per il reato concorrente, ovvero che sia preclusa la contestazione suppletiva - senza concentrare sull'una o l'altra di esse la formulata richiesta di sentenza additiva, che comunque, del resto, non puo' essere accolta, nessuna della due proposte soluzioni potendosi considerare costituzionalmente obbligata. La problematica prospettata dal giudice rimettente richiede piuttosto un intervento del legislatore che, in conformita' alle indicazioni gia' espresse dalla Corte, opportunamente realizzi un appropriato congegno normativo che componga le interferenze tra giudizio abbreviato e giudizio dibattimentale, o provveda ad una complessiva modifica della disciplina del giudizio abbreviato. (Inammissibilita', sotto i su indicati profili, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 517 cod. proc. pen.). - S. nn. 23/1992 e 92/1992.
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - DIBATTIMENTO - CONTESTAZIONE SUPPLETIVA - POSSIBILITA' - RICHIESTA DI RITI SPECIALI (NELLA SPECIE: RITO ABBREVIATO) - INAMMISSIBILITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La fissazione del termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio come ultima data entro la quale l'imputato puo' nel procedimento pretorile chiedere il giudizio abbreviato, e' del tutto coerente ed inscindibilmente connessa alla logica dell'istituto. L'interesse dell'imputato a beneficiare dei vantaggi che discendono dall'instaurazione di tale rito speciale (riduzione della pena di un terzo, preclusione per il P.M. ad effettuare contestazioni nuove o suppletive) trova infatti tutela solo in quanto la sua condotta consenta l'effettiva adozione di una sequenza procedimentale che permetta di raggiungere quell'obiettivo di rapida definizione del processo che il legislatore ha inteso perseguire. Se tale scopo non puo' essere raggiunto, perche' si e' gia' pervenuti alla fase dibattimentale, nell'inammissibilita' del rito speciale non puo' ravvisarsi alcuna violazione del diritto di difesa, dato che questo nel dibattimento ordinario e' pienamente garantito e non incontra, anzi, i limiti propri del giudizio abbreviato. Ne' la possibilita' del P.M. di effettuare in tale fase contestazioni nuove o suppletive puo' dirsi violatrice del principio di lealta' e correttezza nell'esercizio dell'azione penale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., degli artt. 560, primo comma, e 517 cod. proc. pen.). - S. n. 277/1980 e O. nn. 361/1990 e 477/1990.
Riguarda ancheart. 560 Codice di procedura penale