Art. 616 c.p.p.Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilita' del ricorso

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1988 al 22 giugno 2000. Leggi il testo vigente →

Con il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto e' condannata al pagamento delle spese del procedimento. Se il ricorso e' dichiarato inammissibile, la parte privata e' inoltre condannata con lo stesso provvedimento al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquecentomila a lire quattro milioni. Nello stesso modo si puo' provvedere quando il ricorso e' rigettato.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 22 giugno 2000 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art616 · fonte su Normattiva