Art. 616 c.p.p. — Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilita' del ricorso
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Con il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto e' condannata al pagamento delle spese del procedimento. Se il ricorso e' dichiarato inammissibile, la parte privata e' inoltre condannata con lo stesso provvedimento al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquecentomila a lire quattro milioni. Nello stesso modo si puo' provvedere quando il ricorso e' rigettato. 112
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte costituzionale
112La Corte costituzionale con sentenza 7-13 giugno 2000, n. 186 (in G.U. 1a s.s. 21/06/2000, n. 26) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 616 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la Corte di cassazione, in caso di inammissibilita' del ricorso, possa non pronunciare la condanna in favore della cassa delle ammende, a carico della parte privata che abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita'".
Testo vigente dal 22 giugno 2000 al 3 agosto 2017 · versione 110 su Normattiva