Art. 693 c.p.p. — Provvedimenti in caso d'insolvibilita'
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115
Testo vigente dal 1 luglio 2002, tuttora in vigore · versione 130 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115
Testo vigente dal 1 luglio 2002, tuttora in vigore · versione 130 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
2 versioni dal 1988
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PROCESSO PENALE - PATROCINIO PER I NON ABBIENTI - ANTICIPO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DI DIFESA A CARICO DELLO STATO - DUBBI IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA E, IN CASO DI RISPOSTA AFFERMATIVA, ALLA MISURA DELLA RIVALSA DELLO STATO NELL'IPOTESI DI CONDANNA DEL NON ABBIENTE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA SOSTANZIALE - QUESTIONE SOLLEVATA IN VIA IPOTETICA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto sollevata in via meramente ipotetica essendo fondata su un'alternativa interpretativa in ordine alla quale il giudice 'a quo' ha omesso di prendere posizione. - In senso conforme, v. O. nn. 207/93 e 285/92 nonche' S. nn. 166/1992, 242/1990, 472/1989 e 473/1989. red.: A.P. rev.: S.P.
Riguarda ancheart. 691 Codice di procedura penaleart. 535 Codice di procedura penaleart. 693 legge 217/1990art. 533 Codice di procedura penaleart. 692 Codice di procedura penale
GRATUITO PATROCINIO - NON ABBIENTE AMMESSO, IN PROCEDIMENTO PENALE, AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E SUCCESSIVAMENTE CONDANNATO - RICHIESTA ALLA CORTE, DA PARTE DEL GIUDICE RIMETTENTE, DI STABILIRE, IN VIA PREGIUDIZIALE, SE, NELLA SUDDETTA IPOTESI, LA NUOVA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA NON IMPONGA AL CONDANNATO DI RIMBORSARE LO STATO SIA PER LE SPESE DI GIUSTIZIA SIA PER IL PATROCINIO DIFENSIVO, E DI VERIFICARE, IN CASO DI RISPOSTA AFFERMATIVA, LA CONFORMITA' DELL'ESCLUSIONE DI QUEST'OBBLIGO AL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E AL PRECETTO COSTITUZIONALE, NELLA SUA EFFETTIVA PORTATA, DELLA ASSICURAZIONE AI NON ABBIENTI DEI MEZZI PER AGIRE E DIFENDERSI IN GIUDIZIO - CARENZA DI PRESUPPOSTI ESSENZIALI DELL'INCIDENTE DI COSTITUZIONALITA' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto - assorbita la eccezione avanzata circa la non novita' della stessa rispetto ad altra, gia' sollevata nello stesso giudizio riguardo alle medesime norme (sia pure in diversa sequenza) e dichiarata dalla Corte manifestamente inammissibile - e' prioritariamente decisivo l'immanente suo carattere di ipoteticita', contestualmente alla abdicazione, da parte del giudice 'a quo', alla doverosa previa verifica di una interpretazione adeguatrice del dato normativo sospetto di illegittimita'. - Sulla precedente questione su accennata, v. O. n. 45/1994; sui su indicati motivi della manifesta inammissibilita', cfr. quindi, rispettivamente, O. nn. 166/1993, 242/1993 e 285/1993, e S. n. 456/1989 e O. n. 121/1994, nonche' S. nn. 149/1994 e 255/1994. red.: S.P.
Riguarda ancheart. 533 Codice di procedura penaleart. 692 Codice di procedura penaleart. 535 Codice di procedura penaleart. 691 Codice di procedura penale
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 533, 535, 691, 692 e 693 del codice di procedura penale, in relazione alla legge 30 luglio 1990 n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) ed al decreto del Ministro di grazia e giustizia 3 novembre 1990 n. 327 (Regolamento in materia di patrocinio a spese…
ECLI:IT:COST:1994:45 · leggi il testo integrale
Qui l’articolo non era in discussione: è servito da metro per giudicarne un altro.
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) e del decreto del Ministro di grazia e giustizia 3 novembre 1990, n. 327 (Regolamento in materia di patrocinio a spese dello Stato) in relazione agli artt. 533, 535, 691, 692, 693 del codice di proc…
ECLI:IT:COST:1994:451 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 196 — Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente
… rivestita dell'autorita', o incaricata della direzione o vigilanza, e' obbligata, in caso di insolvibilita' del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta al colpevole, se si tratta di violazioni di disposizioni…
Art. 660 — Esecuzione delle pene pecuniarie
… eseguito e quanto altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento, l'indicazione dell'ammontare della pena, nonche' le modalita' del pagamento, che puo' avvenire in un'unica soluzione ovvero in rate mensili ai sensi dell'articolo 133-…
Art. 16
… una durata eguale a quella della pena detentiva inflitta o che dovrebbe scontarsi nel caso di conversione per insolvibilita' del condannato. Tuttavia, in nessun caso possono essere oltrepassati il limite massimo e quello minimo stabiliti negli articoli 20 e 25 …
Art. 238 — (L) Conversione delle pene pecuniarie
… risulta solvibile, il concessionario riprende la riscossione coattiva sullo stesso articolo di ruolo. Se il giudice dell'esecuzione accerta l'insolvibilita', puo' disporre la rateizzazione della pena a norma dell'articolo 133 ter del codice penale, qualora non…
Art. 37 — Pene accessorie temporanee: durata
… durata eguale a quella della pena principale inflitta, o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione, per insolvibilita' del condannato. Tuttavia, in nessun caso essa puo' oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena…
Art. 197 — Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende
… sia commesso nell'interesse della persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di insolvibilita' del condannato, di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta. Se tale obbligazione non puo' essere adempiuta, si applicano al condannato…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art693 · fonte su Normattiva