Art. 90-bis c.p.p. — Informazioni alla persona offesa
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Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorita' procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:
- a)alle modalita' di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;
- c)alla facolta' di essere avvisata della richiesta di archiviazione;
- d)alla facolta' di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato;
- e)alle modalita' di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento;
- f)alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore;
- g)ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui e' stato commesso il reato;
- h)alle modalita' di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;
- i)alle autorita' cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;
- l)alle modalita' di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale;
- m)alla possibilita' di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;
- n)alla possibilita' che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo 152 del codice penale, ove possibile, o attraverso la mediazione;
- o)alle facolta' ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui e' applicabile la causa di esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto;
- p)alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza e alle case rifugio.
Testo vigente dal 3 agosto 2017 al 9 agosto 2019 · versione 240 su Normattiva