titolo I — DISPOSIZIONI GENERALI
- Art. 568 — Regole generali
- Art. 569 — Ricorso immediato per cassazione
- Art. 570 — Impugnazione del pubblico ministero
- Art. 571 — Impugnazione dell'imputato
- Art. 572 — Richiesta della parte civile o della persona offesa
- Art. 573 — Impugnazione per i soli interessi civili
- Art. 574 — Impugnazione dell'imputato per gli interessi civili
- Art. 575 — Impugnazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria
- Art. 576 — Impugnazione della parte civile e del querelante
- Art. 577 — Impugnazione della persona offesa per i reati di ingiuria e diffamazione
- Art. 578 — Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione e nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione
- Art. 578-bis — Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione
- Art. 578-ter — (Decisione sulla confisca e provvedimenti sui beni in sequestro nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione)
- Art. 579 — Impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza
- Art. 580 — Conversione del ricorso in appello
- Art. 581 — Forma dell'impugnazione
- Art. 582 — Presentazione dell'impugnazione
- Art. 583 — Spedizione dell'atto di impugnazione
- Art. 584 — Notificazione della impugnazione
- Art. 585 — Termini per l'impugnazione
- Art. 586 — Impugnazione di ordinanze emesse nel dibattimento
- Art. 587 — Estensione dell'impugnazione
- Art. 588 — Sospensione della esecuzione
- Art. 589 — Rinuncia all'impugnazione
- Art. 590 — Trasmissione di atti in seguito all'impugnazione
- Art. 591 — Inammissibilità dell'impugnazione
- Art. 592 — Condanna alle spese nei giudizi di impugnazione