Art. 118 c.p. — Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti
((Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l'intensita' del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono)).
Testo vigente dal 28 febbraio 1990, tuttora in vigore · versione 121 su Normattiva