Art. 142 c.p. — Esecuzione delle pene detentive inflitte a minori
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[1]I minori scontano, fino al compimento degli anni diciotto, le pene detentive in stabilimenti separati da quelli destinati agli adulti, ovvero in sezioni separate di tali stabilimenti; ed e' loro impartita, durante le ore non destinate al lavoro, un'istruzione diretta sopratutto alla rieducazione morale.
[2]Possono essere ammessi ai lavori all'aperto, anche prima del termine stabilito nel primo capoverso dell'articolo 23.
[3]Essi sono assegnati a stabilimenti speciali, nei casi indicati nei numeri 1° e 2° dell'articolo precedente.
[4]Quando hanno compiuto gli anni diciotto, e la pena da scontare e' superiore a tre anni, essi sono trasferiti negli stabilimenti destinati agli adulti.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 24 agosto 1975 · versione 0 su Normattiva