Art. 150 c.p. — Morte del reo prima della condanna
La morte del reo, avvenuta prima della condanna, estingue il reato.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
La morte del reo, avvenuta prima della condanna, estingue il reato.
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Spiegazione
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Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Reati e pene - Incapacità dell'imputato - Sospensione del corso della prescrizione anche in presenza della sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato di parteciparvi coscientemente per effetto di una patologia irreversibile e non suscettibile di miglioramenti - Mancata previsione dell'assoluta ed irreversibile incapacità di intendere e di volere sopravvenuta al fatto derivante da una lesione cerebrale ingravescente quale causa di estinzione del reato - Petitum prospettato in forma ancipite - Censura di norma (art. 159, primo comma, cod. pen.) già dichiarata incostituzionale - Manifesta inammissibilità delle questioni.
È manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 27, primo comma, 111, primo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della CEDU, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 159, primo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione anche in presenza delle condizioni di cui agli artt. 71 e 72 cod. proc. pen., laddove sia accertata l'irreversibilità dell'incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo; 150 cod. pen., nella parte in cui non prevede l'assoluta ed irreversibile incapacità di intendere e di volere sopravvenuta al fatto derivante da una lesione cerebrale ingravescente quale causa di estinzione del reato. In particolare, l'ordinanza di rimessione prospetta il petitum in forma ancipite, proponendo quesiti collegati da un nesso di irrisolta alternatività. Infatti, entrambe le questioni mirano a rimediare al medesimo vulnus denunciato, determinato dal fatto che, in caso di incapacità irreversibile dell'imputato di partecipare coscientemente al processo, si origina una situazione di sospensione sine die . Tuttavia, porterebbero a risultati diversi, in quanto l'una mira a far decorrere la prescrizione nonostante la sospensione del processo per l'incapacità dell'imputato di parteciparvi, l'altra a definire immediatamente il processo, mediante una pronuncia di estinzione del reato. Le due soluzioni, non prospettate in un rapporto di subordinazione, sono tra loro alternative, in quanto, se si accogliesse la questione di legittimità costituzionale dell'art. 150 cod. pen. mediante un pronuncia additiva che equipari alla morte del reo l'incapacità sopravvenuta ed irreversibile dello stesso, diventerebbe priva di rilevanza la questione relativa all'art. 159 cod. pen. Indipendentemente dal suo carattere ancipite, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 159, primo comma, cod. pen. è manifestamente inammissibile, anche perché, con la sentenza n. 45 del 2015, è stata già dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma censurata, «nella parte in cui, ove lo stato mentale dell'imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile». Per il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le questioni concernenti norme medio tempore dichiarate illegittime sono manifestamente inammissibili, v., ex multis , ordinanza n. 129/2015.
Riguarda ancheart. 159 Codice penale
Reati e pene - Estinzione del reato - Incapacità permanente e irreversibile dell'imputato a partecipare in modo cosciente al procedimento - Omessa configurazione come causa di estinzione del reato - Denunciata violazione del principio di uguaglianza - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 150 del codice penale, nella parte in cui non prevede che l'estinzione del reato consegua, oltre che alla morte del reo, «ad uno stato mentale dell'imputato in vita che ne impedisca in modo permanente ed irreversibile la cosciente partecipazione al procedimento». L'eterogeneità delle situazioni poste a confronto impedisce di ravvisare la denunciata violazione del principio di eguaglianza: invero - ed anche a prescindere dal rilievo che le cause di estinzione del reato costituiscono ius singulare , rientrante, quanto a casi e disciplina, nella discrezionalità legislativa - mentre nel caso di morte dell'imputato la cessazione del rapporto processuale deriva dalla natura stessa dell'evento, che implica il venir meno, sul piano fisico, di uno dei soggetti di quel rapporto, nell'ipotesi considerata dal giudice a quo la definitività dell'impedimento alla prosecuzione delle attività processuali si correla, invece, a una prognosi che - in quanto basata sulle attuali cognizioni scientifiche e tenuto conto anche dell'eventualità di comportamenti simulatori - appare connotata da margini di possibile errore certamente superiori, in linea generale, a quelli propri dell'accertamento dell'avvenuto decesso dell'imputato. Soprattutto, è dirimente la considerazione della diversità della ratio di tutela che viene in rilievo nei due frangenti, posto che l'estinzione del reato per morte del reo costituisce diretto riflesso del principio - di carattere sostanziale - di personalità della responsabilità penale (art. 27, primo comma, Cost.), mentre la preclusione allo svolgimento del procedimento nei confronti della persona che, per il suo stato di mente, non è in grado di parteciparvi in modo cosciente ha un obiettivo di protezione di natura prettamente processuale, mirando alla salvaguardia del diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.), nel particolare aspetto della difesa personale o autodifesa.
REATO IN GENERE - ESTINZIONE DEL REATO E DELLA PENA - PREVISIONE COME CAUSA DI ESTINZIONE DEL REATO DELLA "MORTE DEL REO PRIMA DELLA CONDANNA" - RILEVATO CONTRASTO DELL'USO DEL TERMINE "REO" IN TALE DISPOSIZIONE CON IL PRINCIPIO COSTITUZIONALE PER CUI L'IMPUTATO NON E' CONSIDERATO COLPEVOLE SINO ALLA SENTENZA DEFINITIVA - MANCANZA DI MOTIVAZIONE, NELL'ORDINANZA DI RINVIO, SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO DI PROVENIENZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 27, comma secondo, Cost., nei confronti dell'art. 150 cod. pen. nella parte in cui, nel prevedere che la morte dell'accusato, avvenuta prima della condanna, estingue il reato, lo qualifica "reo". Nell'ordinanza di rimessione manca infatti la necessaria motivazione sulla rilevanza della questione nel giudizio 'a quo'. - Sulla stessa questione, O. (di manifesta infondatezza) n. 35/1965.
REATO IN GENERE - ESTINZIONE DEL REATO - COD. PEN. ART. 150: MORTE DEL REO PRIMA DELLA CONDANNA - ACCEZIONE DEL TERMINE "REO" NEL SENSO DI "COLPEVOLE" - ERRONEITA' - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 27, SECONDO COMMA COST. - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'art. 150 del codice penale, prescrivendo che "la morte del reo, avvenuta prima della condanna estingue il reato", non e' in contrasto con l'art. 27 della Costituzione, per il quale "l'imputato non e' considerato colpevole sino alla condanna definitiva"". E cio' perche' il termine "reo" nell'art. 150 del codice penale non ha affatto il significato di "colpevole" ed e' stato usato in sostituzione del termine "imputato" soltanto per evitare il richiamo ad una nozione di carattere processuale. La questione di legittimita' costituzionale proposta nei suddetti termini e' pertanto manifestamente infondata, come e' confermato dal rilievo che la norma di legge deve necessariamente ricorrere all'uso di un termine per indicare il soggetto la cui morte importa la estinzione del reato, mentre il giudice non e' affatto vincolato a ripetere nella decisione le stesse parole del codice, nulla vietando che egli si avvalga di altro termine, tecnico, quale "imputato", oppure privo di ogni qualificazione giuridica.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 150 e 159, primo comma, del codice penale, sollevate dal Tribunale ordinario di Cagliari, prima sezione penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2015. F.to: Alessandro CRISCUOLO, Presidente…
ECLI:IT:COST:2016:4 · leggi il testo integrale
1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 150 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 del codice di procedura p…
ECLI:IT:COST:2011:289 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 150 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 27, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Nicosia, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26…
ECLI:IT:COST:1999:210 · leggi il testo integrale
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 150 del Codice penale proposta dalla ordinanza del Giudice istruttore di Velletri in riferimento all'art. 27 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1965. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI…
ECLI:IT:COST:1965:35 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 171 — Morte del reo dopo la condanna
La morte del reo, avvenuta dopo la condanna, estingue la pena.…
Art. 563 — Estinzione del reato
… dagli articoli 559 e 560 la remissione della querela, anche se intervenuta dopo la condanna, estingue il reato. Estinguono altresi' il reato: 1° la morte del coniuge offeso; 2° l'annullamento del matrimonio del colpevole di adulterio o di concubinato. L'estinzione…
Art. 126 — Estinzione del diritto di querela
Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa. Se la querela e' stata gia' proposta, la morte della persona offesa non estingue il reato.…
Art. 184 — Estinzione della pena di morte, dell'ergastolo o di pene temporanee nel caso di concorso di reati
5 Quando, per effetto di amnistia, indulto o grazia, la pena di morte o dell'ergastolo e' estinta, la pena detentiva temporanea, inflitta per il reato concorrente, e' eseguita per intero. Nondimeno, se il condannato ha gia' interamente subito l'isolamento diurno…
Art. 156 — Estinzione del diritto di remissione
Il diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa dal reato. 68 ------------ AGGIORNAMENTO (68) La Corte Costituzionale con sentenza 6-19 giugno 1975, n. 151 (in G.U. 1ª s.s. 25/06/1975, n. 166) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale…
Art. 183 — Concorso di cause estintive
Le cause di estinzione del reato o della pena operano nel momento in cui esse intervengono. Nel concorso di una causa che estingue il reato con una causa che estingue la pena, prevale la causa che estingue il reato, anche se e' intervenuta successivamente. Quando…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Per ciò che concerne l'infermità psichica sopravvenuta al condannato (art. 148), è stabilito che anche l'esecuzione della pena di morte venga sospesa, e che in tal caso il condannato sia ricoverato in un manicomio giudiziario. La Commissione parlamentare vorrebbe che in questa ipotesi avvenisse de jure la commutazione della pena di morte in quella dell'ergastolo, poichè ripugna eseguire la pena capitale dopo avvenuta la guarigione. Ma non mi sembra che la pazzia possa dare un titolo di favore al condannato alla pena di morte, in confronto ai condannati sani di mente. Se è vera pazzia, essa assai difficilmente guarirà; se è simulata, non sarebbe giusto, con la commutazione di diritto, avvantaggiare il simulatore. Non conviene, inoltre, con una disposizione del genere di quella consigliata dalla Commissione, dare incremento alle simulazioni, che, quando vengono bene inscenate, sono assai difficili, almeno in un primo periodo, ad accertare. Comunque, se in qualche caso potrà sembrare eccessivo eseguire la pena di morte quando il condannato sia guarito, si potrà provvedere mediante la grazia. TITOLO VI. Della estinzione del reato e della pena.
Relazione al Codice penale (1930), n. 75
La Commissione parlamentare, avendo ritenuto che il reato non deve considerarsi come una mera entità giuridica, secondo la concezione neo-hegeliana, bensì come un fatto storico che, una volta avvenuto, non può estinguersi, propose di sostituire alla formula: «estinzione del reato e della pena», usata dal progetto, quella del diritto vigente: estinzione dell'azione penale e della condanna. Premetto che, in verità, il codice non considera punto il reato come una mera entità giuridica. Il reato è certamente un fatto storico, ma è pure un fatto giuridico, in quanto è produttivo di quella conseguenza giuridica, che è la pena. Ora, se interviene una causa che estingue l'efficienza giuridica penale del fatto, questo cessa di essere «reato», e però bene si dice che il reato, come tale, è estinto, quantunque il fatto sopravviva come fatto giuridico per altre conseguenze di diritto (civili, ecc.), e come fatto materiale o, se si preferisce, «storico». L'estinzione del reato, pertanto, si ha quando viene a cessare la possibilità di realizzare la pretesa punitiva dello Stato; si estingue, invece, la pena quando cessa il potere di eseguirla già riconosciuto allo Stato da una sentenza irrevocabile di condanna. Improprio sarebbe il dire che si estingue l'azione penale. L'azione penale non è che il mezzo con cui si fa valere la pretesa punitiva, e però, se questa è estinta, anche l'altra necessariamente non può esercitarsi; ma, per caratterizzare correttamente un istituto, occorre risalire al principio da cui dipendono le conseguenze, e non arrestarsi a questa o a quella conseguenza. Neppure è esatto parlare di estinzione della condanna, perchè vi sono cause che, nonostante l'estinzione della pena, lasciano sopravvivere la condanna per altri effetti, come la prescrizione, l'indulto, la grazia, ecc. La terminologia usata dal codice, del resto, è tutt'altro che nuova. Già i Romani dicevano, ad esempio: «crimen ex-tinguitur mortalitate», e designavano l'amnistia come «abolitio criminis». Il codice penale del 1859, che ebbe vigore in Italia sino al 1890, nel titolo III del libro I (articoli 131 e seguenti), trattava «dell'estinzione dei reati e delle pene». Tutte queste ragioni mi parvero sufficienti per conservare nel codice la terminologia del progetto su questo punto.
Relazione al Codice penale (1930), n. 76
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art150 · fonte su Normattiva