Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo penale – Sospensione del procedimento con messa alla prova – Divieto di una seconda concessione, pure a fronte dell’esito positivo della prima – In via gradata: anche decorsi tre anni dalla sentenza di proscioglimento – Denunciata irragionevolezza e violazione dei principi di eguaglianza, della presunzione di innocenza, anche di natura convenzionale, e del finalismo rieducativo della pena – Insussistenza – Non fondatezza delle questioni (Classif. 199033).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, secondo e terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, par. 2, CEDU, dal Tribunale di Firenze, prima sez. pen., in composizione monocratica, dell’art. 168-bis, quarto comma, cod. pen., che prevede il divieto di una seconda concessione della sospensione con messa alla prova, pure a fronte di un esito positivo di quest’ultima e della conseguente declaratoria di estinzione del reato, nonché, in via gradata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., pure decorsi tre anni dalla sentenza di proscioglimento per estinzione del reato. La disposizione censurata, nel delimitare l’ambito applicativo del procedimento speciale in esame, non viola la presunzione di innocenza, dal momento che non si riconnette a una precedente affermazione di responsabilità penale né a uno stigma di colpevolezza. Il divieto è, invece, espressione della scelta discrezionale del legislatore di offrire una sola volta alla persona accusata di un reato la possibilità di accedervi, in ragione del fatto che è la stessa esistenza di un nuovo procedimento penale a suo carico a mostrare che il percorso esperito non sia stato idoneo a distoglierlo dalla commissione del reato attribuitogli, per il cui accertamento si applicano, pertanto, le ordinarie regole processuali. La scelta censurata non viola neanche i principi di eguaglianza e ragionevolezza: sotto il primo profilo, se la stessa particolarità del procedimento in esame mal si accorda con la comparazione con istituti già sperimentati dall’ordinamento, le fattispecie evocate dal rimettente – il patteggiamento, la sospensione condizionale della pena, l’oblazione, l’estinzione del reato per condotte riparatorie e la messa alla prova dei minori – non possono, in ogni caso, assurgere a idonei tertia comparationis; sotto il secondo profilo, è la stessa funzione premiale della messa alla prova che funge da contrappeso, tutt’altro che irragionevole e sproporzionato, rispetto al divieto di concessione per una seconda volta e al suo perdurare nel tempo. Né, infine, rileva il richiamo alla finalità deflattiva per i reati di contenuta gravità, dal momento che la riduzione dei procedimenti pendenti non esaurisce le molteplici funzioni dell’istituto e con queste dev’essere bilanciata. (Precedenti: S. 203/2025 - mass. 47220; S. 23/2025 - mass. 46696; S. 174/2022 - mass. 44929; S. 139/2020 - mass. 43512; S. 68/2019 - mass. 42115).
sentenza 30/2026massima n. 47411 Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Condizione per l'ammissione - Commissione di reati puniti, nel massimo, con la pena detentiva non superiore ai quattro anni - Conseguente esclusione dal beneficio dell'autore del reato di spaccio di lieve entità, a seguito dell'innalzamento della pena intervenuto con novella legislativa - Denunciata irragionevolezza e disparità di trattamento nonché violazione del principio della finalità rieducativa delle pene -- Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Conseguente carenza di oggetto - Estraneità della disposizione censurata rispetto all'oggetto delle questioni sollevate e petitum eccedente rispetto alle censure - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 199033).
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale ordinario di La Spezia, sez. penale, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. – degli artt. 168-bis, primo comma, cod. pen., 550, comma 2, cod. proc. pen. e 73, comma 5, t.u. stupefacenti, nella parte in cui escludono, dall’ambito di applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova, il reato di spaccio di lieve entità. Successivamente alla ordinanza di rimessione, la sentenza n. 90 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale in parte qua dell’art. 168-bis, primo comma, cod. pen. Altresì, la citata sentenza ha già dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti, in quanto la disposizione è estranea e non pertinente al contenuto delle censure e dell’art. 550, comma 2, cod. proc. pen., perché l’accoglimento delle stesse, così come formulate dal rimettente, produrrebbe effetti eccedenti il vulnus denunciato. (Precedenti: O. 209/2025 - mass. 47138; O. 208/2025 - mass. 47080; O. 35/2025 - mass. 46695; O. 186/2024 - mass. 46437; O. 86/2023 - mass. 45496).
sentenza 48/2026massima n. 47298 Riguarda ancheart. 550 Codice di procedura penaleart. 73 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Condizione per l'ammissione - Commissione di reati puniti, nel massimo, con la pena detentiva non superiore ai quattro anni (art. 168-bis cod. pen.) - Conseguente esclusione del reato di "piccolo spaccio", a seguito dell'innalzamento della pena intervenuto con il c.d. "decreto Caivano" - Disparità di trattamento rispetto al delitto di istigazione all'uso di sostanze stupefacenti - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 199033).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell’art. 3 Cost. – l’art. 168-bis, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, qualificato di lieve entità, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. La disposizione censurata dai Tribunali di Padova e di Bolzano, sez. penale, in composizione monocratica viola i principi di uguaglianza e ragionevolezza, in quanto l’esclusione del “piccolo spaccio” dal perimetro applicativo della messa alla prova – conseguente all’innalzamento del massimo edittale da quattro a cinque anni di reclusione realizzato dal d.l. n. 123 del 2023, come convertito – determina una irragionevole disparità di trattamento rispetto al più grave reato di istigazione all’uso illecito di sostanze stupefacenti, per il quale l’ammissione a detto rito è consentita, nonostante il superamento dei limiti edittali previsti dall’art. 168-bis cod. pen., in forza del rinvio all’art. 550, comma 2, cod. proc. pen. Nel sottoporre ad un trattamento più rigoroso il reato meno grave, la disciplina censurata ribalta infatti la scala di disvalore – segnata dalle rispettive comminatorie edittali (reclusione da sei mesi, o diciotto in caso di “non occasionalità della condotta”, a cinque anni per il piccolo spaccio, e da uno a sei anni per l’istigazione) – tra le due figure criminose, entrambe attinenti alla materia degli stupefacenti e preposte alla tutela dei medesimi beni giuridici, di cui incriminano la mera esposizione a pericolo, dando luogo ad una evidente anomalia alla luce delle finalità risocializzanti e deflattive della messa alla prova (prevista proprio per reati di moderata gravità) e della stessa funzione della fattispecie attenuata dello spaccio, che è quella di mitigare il sistema repressivo dei reati in materia di stupefacenti, in presenza di condotte che realizzano un’offesa attenuata all’interesse protetto e sono espressione di criminalità minore, propria di fasce marginali della società. (Precedenti: S. 43/2024 - mass. 46050; S. 146/2023 - mass. 45685; S. 88/2023 - mass. 45489; S. 223/2022 - mass. 45137; S. 146/2022 - mass. 44844; S. 139/2020 - mass. 43512; S. 14/2020 - mass. 41577; S. 40/2019 - mass. 42187, 42188; S. 91/2018 - mass. 40073, 40074, 40075; S. 333/1991 - mass. 17541; S. 240/2015 - mass. 38624).
sentenza 90/2025massima n. 46834 Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Possibilità, per l'imputato, anche su proposta del pubblico ministero, di chiedere la sospensione in relazione al delitto di favoreggiamento reale - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento rispetto al delitto di favoreggiamento personale - Insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità della questione. (Classif. 199033).
È dichiarata inammissibile, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal GUP del Tribunale di Taranto in riferimento all’art. 3 Cost., per irragionevole disparità di trattamento rispetto al delitto di favoreggiamento personale – dell’art. 168-bis, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che l’imputato, anche su proposta del pubblico ministero, possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova in relazione al delitto di favoreggiamento reale. L’ordinanza di rimessione motiva in modo generico sulla presunta maggiore gravità del favoreggiamento personale rispetto a quello reale – e quindi sulla manifesta irragionevolezza della scelta legislativa di sanzionare più severamente il secondo, escludendolo dalla messa alla prova – e non argomenta sugli elementi di somiglianza tra le due fattispecie, limitandosi a desumere l’ipotizzata disparità di trattamento dalla presunta maggiore idoneità del favoreggiamento personale a destabilizzare l’amministrazione della giustizia.
Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Possibilità, per l'imputato, anche su proposta del pubblico ministero, di chiedere la sospensione in relazione al delitto di favoreggiamento reale - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento rispetto ai delitti di falsa testimonianza e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e violazione del principio della finalità rieducativa della pena - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 199033).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GUP del Tribunale di Taranto in riferimento all’art. 3 Cost., per disparità di trattamento rispetto ai delitti di falsa testimonianza e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, e all’art. 27, terzo comma, Cost. – dell’art. 168-bis, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che l’imputato, anche su proposta del pubblico ministero, possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova in relazione al delitto di favoreggiamento reale. Le fattispecie poste a confronto presentano sostanziali differenze nella tipizzazione delle condotte e, pur collocate tutte tra i delitti contro l’amministrazione della giustizia, sono preposte alla tutela di beni giuridici differenti: mentre, infatti, la falsa testimonianza e l’induzione a tacere o a mentire tutelano la correttezza delle decisioni giudiziali (sotto il profilo della genuinità della prova), il favoreggiamento reale mira ad assicurare l’eseguibilità della confisca del prodotto, del profitto o del prezzo del reato presupposto. Di qui, l’inidoneità dei tertia comparationis a fungere da termini di riferimento della denunciata disparità di trattamento. L’esclusione del favoreggiamento reale dalla messa alla prova non frusta, inoltre, la finalità specialpreventiva dell’istituto, che rispetto a reati come quello in esame, che non possono considerarsi di limitata offensività e ridotta pericolosità, non si presta ad assolvere alla funzione di risocializzazione del soggetto in modo più efficace di altri istituti anch’essi ispirati ad evitare la condanna ad una pena percepita come non proporzionata e quindi tale da non favorire la risocializzazione del condannato. (Precedenti: S. 90/2025 - mass. 46834; S. 146/2023 - mass. 45685; S. 120/2023 - mass. 45596; S. 223/2022 - mass. 45137; S. 139/2020 - mass. 43512; S. 156/2020 - mass. 43414; S. 282/2010 - mass. 34928; S. 47/2010 - mass. 34335; S. 161/2009 - mass. 33451).
Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Ambito di applicazione - Incendio boschivo colposo - Esclusione - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 199033).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal GUP del Tribunale di Cagliari in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 168-bis, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non consente la sospensione del processo con messa alla prova in relazione al delitto di incendio boschivo colposo, ex art. 423-bis, secondo comma, cod. pen. La disposizione censurata delimita l’ambito applicativo della sospensione del procedimento con messa alla prova sia mediante il riferimento al limite di pena del reato per cui si procede sia mediante il rinvio mobile a tutti i reati indicati dal comma 2 dell’art. 550 cod. proc. pen. La determinazione dei limiti oggettivi di applicazione dell’istituto in esame mediante il rinvio mobile indicato è espressione di una scelta di politica criminale di per sé non manifestamente irragionevole. Né la denunciata irragionevolezza è desumibile dalla natura colposa del reato di incendio boschivo, perché se è vero che l’istituto in esame ha finalità risocializzanti e la colpa costituisce uno degli elementi di cui il legislatore può tener conto nel fissarne l’ambito applicativo, da un lato la messa alla prova persegue anche finalità sanzionatoria e deflattiva e dall’altro il legislatore, nella sua ampia discrezionalità, può ben valutare, oltre all’elemento soggettivo, altri fattori, come il bene giuridico tutelato, la condotta incriminata o il trattamento sanzionatorio. E se la tecnica normativa del rinvio a una norma che disciplina un diverso istituto può creare insostenibili disparità di trattamento o condurre a risultati manifestamente sproporzionati rispetto al conseguimento delle finalità risocializzanti e deflattive proprie dell’istituto – tanto più che le fattispecie di reato elencate nell’art. 550, comma 2, cod. proc. pen., presentano elementi di notevole disomogeneità – è pur vero che il rimettente non ha chiesto una valutazione in concreto con riferimento alla specifica fattispecie criminosa sottoposta al suo esame, ma ha censurato, in via astratta e generale, la legittimità costituzionale della tecnica del rinvio mobile. A eventuali disarmonie di sistema derivanti da tale tecnica di individuazione dei reati inclusi nella messa alla prova, questa Corte potrà porre rimedio, valutando in concreto se il reato escluso dall’ambito applicativo dell’istituto e sottoposto al suo sindacato meriti invece di esservi ricompreso). (Precedenti: S. 157/2025 - mass. 46962; S. 139/2025 - mass. 46961; S. 90/2025 - mass. 46834; S. 146/2023 - mass. 45685).
Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Ambito di applicazione - Omicidio stradale, senza circostanze aggravanti e con l'attenuante a effetto speciale del concorso di colpa della vittima - Esclusione - Denunciata disparità di trattamento, irragionevolezza e violazione della finalità rieducativa della pena - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni - Auspicio al legislatore perché estenda l'area di applicabilità dell'istituto. (Classif. 199001).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Torino, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., dell’art. 168-bis, primo comma, cod. pen, nella parte in cui non prevede l’applicazione dell’istituto della messa alla prova per il reato di omicidio stradale, allorché non ricorra alcuna aggravante e sussistano gli estremi dell'attenuante a effetto speciale del concorso di colpa della vittima nella causazione del sinistro mortale. Il legislatore, secondo una scelta di politica criminale rientrante nella propria discrezionalità, è rimasto fermo nell’individuare i reati per i quali è consentito l’istituto del diritto penale punitivo “non carcerario” della messa alla prova, fissando in modo non irragionevole, quale discrimine per l’accesso al beneficio, la soglia della pena edittale non superiore nel massimo a quattro anni, che si riferisce al reato base non circostanziato, senza così dare rilievo alla circostanza ad effetto speciale prevista dal settimo comma dell’art. 589-bis cod. pen. Nel caso della messa alla prova, infatti, la valutazione del giudice è svolta in limine, prima dell’accertamento giudiziale sull’incolpazione – e, dunque, prima che possa risultare il concorso di un’attenuante a effetto speciale. Né sarebbe sufficiente una mera valutazione prognostica, che l’art. 168-bis cod. pen. non autorizza ad ipotizzare o, ancor di più, nel caso in cui la richiesta o la proposta siano fatte nella fase delle indagini preliminari. L’ipotesi della non punibilità per la particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., è, invece, diversa, in quanto la rilevanza delle attenuanti a effetto speciale è sempre condizionata all’accertamento pieno della diminuente e del reato, presupponendo logicamente la valutazione che un reato, completo di tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi, sia stato commesso dalla persona sottoposta a indagini o dall’imputato. Le vigenti modalità applicative dell’istituto della messa alla prova non minano nemmeno la finalità rieducativa della pena, in quanto, ove risultasse in giudizio che l’evento sia stato determinato dal concorso di colpa della vittima, la pena potrebbe essere ridotta fino a metà di quella prevista per il reato non circostanziato e, in tal modo, soccorrerebbero altri istituti – quali le misure alternative alla detenzione, nonché la sospensione condizionale della pena – parimenti ispirati ad evitare la condanna ad una pena che possa essere percepita come non proporzionata e quindi tale da non favorire la risocializzazione del condannato. È tuttavia auspicabile una più ampia ammissibilità del beneficio della messa alla prova con sospensione del procedimento anche per reati che sono decisamente meno gravi in applicazione di attenuanti ad effetto speciale. Di ciò non potrà non farsi carico il legislatore. (Precedenti: S. 116/2023).
Reati e pene - Reato continuato - Accertamento del nesso sostanziale di continuità, anche al fine dell'applicazione dei benefici previsti dalla legge - Ininfluenza della presenza di circostanze occasionali, ovvero del fatto che la continuazione emerga in tempi successivi (nel caso di specie: illegittimità costituzionale dell'art. 168-bis, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che l'imputato possa essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova in relazione a reati connessi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., ad altri per i quali tale beneficio sia già stato concesso). (Classif. 210040).
L'esistenza del nesso "sostanziale" di continuità tra più reati non può farsi dipendere da circostanze occasionali, ovvero dal fatto che la continuazione sia accertata in un solo tempo anziché in tempi successivi. ( Precedenti: S. 267/1987 - mass. 4420; S. 295/1986 - mass. 12674, mass. 12675, mass. 12676; S. 86/1970 - mass. 5044; S. 108/1973 - mass. 6768). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 168- bis , quarto comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che l'imputato possa essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova nell'ipotesi in cui si proceda per reati connessi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b , cod. proc. pen., con altri reati per i quali tale beneficio sia già stato concesso. Il divieto di concedere la messa alla prova più di una volta - previsto dalla disposizione censurata dal Tribunale di Bologna - non osta a che l'imputato possa essere ammesso al beneficio qualora gli vengano contestati più reati nell'ambito del medesimo procedimento; risulta pertanto irragionevole che, quando invece, per scelta del pubblico ministero o per altre evenienze processuali, i reati legati dalla continuazione o commessi con una sola azione od omissione siano contestati in distinti procedimenti, egli non abbia più la possibilità di accedere al rito. Una tale preclusione finirebbe inoltre per frustrare l'intento legislativo di sanzionare in maniera sostanzialmente unitaria il reato continuato e il concorso formale, e di farlo anche attraverso l'ammissione al percorso di risocializzazione e riparazione che è proprio della messa alla prova e il cui esito positivo comporta l'estinzione dei reati. In queste ipotesi spetterà al giudice una nuova valutazione dell'idoneità del programma di trattamento e una nuova prognosi sull'astensione dalla commissione di ulteriori reati, tenendo conto della natura e della gravità dei reati oggetto del nuovo procedimento e del percorso di riparazione e risocializzazione già compiuto durante la prima messa alla prova. ( Precedenti: S. 146/2022 - mass. 44845; S. 139/2020 - mass. 43512; S. 75/2020 - mass. 42220; S. 68/2019 - mass. 42115; S. 200/2016 - mass. 39029; S. 267/1987 - mass. 4420; S. 295/1986 - mass. 12674, mass. 12675, mass. 12676; S. 86/1970 - mass. 5044; S. 108/1973 - mass. 6768).
Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato - Programma di trattamento - Asserita applicazione di sanzioni penali non legislativamente determinate sul piano qualitativo e quantitativo - Denunciata violazione del principio di tassatività e determinatezza della pena - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis, secondo e terzo comma, cod. pen., censurato dal Tribunale di Grosseto - in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost. - in quanto, con riferimento al procedimento speciale di messa alla prova, prescriverebbe l'applicazione di sanzioni penali non legalmente determinabili sia sul piano qualitativo, potendo il trattamento a cui l'imputato viene sottoposto risolversi in vincoli conformativi e ablatori della libertà personale di diversa intensità, sia sul piano quantitativo, ossia con riferimento alla sua misura temporale. Non sussiste la prospettata violazione dei principi di tassatività e determinatezza legale delle pene, in quanto - sotto il profilo quantitativo - la durata massima del lavoro di pubblica utilità e quella dell'affidamento in prova al servizio sociale, seppur non specificate dalle disposizioni censurate, risultano indirettamente dall'art. 464-quater, comma 5, cod. proc. pen., dovendo, in mancanza di diversa determinazione, corrispondere necessariamente alla durata della sospensione del procedimento (non superiore a due anni o a un anno, rispettivamente a seconda che si proceda per reati per i quali sia prevista una pena detentiva o solo una pena pecuniaria), la quale deve in concreto essere determinata dal giudice tenendo conto conto dei criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. e delle caratteristiche che dovrà avere la prestazione lavorativa); ed in quanto - sotto il profilo qualitativo - un programma di trattamento per sua natura caratterizzato dalla finalità specialpreventiva e risocializzante deve essere ampiamente modulabile in rapporto alla personalità dell'imputato e ai reati oggetto dell'imputazione, e dunque può essere determinato legislativamente solo attraverso l'indicazione dei tipi di condotta che ne possono formare oggetto, rimettendone (come è avvenuto) la specificazione all'ufficio di esecuzione penale esterna e al giudice, con il consenso dell'imputato, donde l'inconferenza del riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost. ( Precedente citato: ordinanza n. 54 del 2017 ).
sentenza 91/2018massima n. 40074 Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Omessa sperimentazione da parte del rimettente - Possibilità argomentata dall'Avvocatura dello Stato con ragioni attinenti al merito della questione - Rigetto di eccezione di inammissibilità.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per mancato tentativo di interpretazione costituzionalmente conforme - delle questioni incidentali di legittimità costituzionale degli artt. 168-bis cod. pen. e 464-bis "e seguenti" cod. proc. pen. L'eccezione è argomentata dall'Avvocatura dello Stato facendo riferimento alle medesime ragioni che dovrebbero determinare il rigetto delle questioni di legittimità costituzionale e che vanno perciò considerate come attinenti al merito.
sentenza 54/2017massima n. 39399 Riguarda ancheart. 464-bis Codice di procedura penale
Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Applicabilità a numerosi reati notevolmente diversi tra loro - Denunciata conseguente possibilità che casi diversi ricevano identico trattamento in violazione del principio di uguaglianza - Insussistenza della possibilità censurata - Manifesta infondatezza della questione.
È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis cod. pen., censurato dal Tribunale di Prato - in riferimento all'art. 3 Cost. - in quanto, consentendo la sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato per numerosi reati diversi tra loro per tipo e trattamento sanzionatorio, non sarebbe idoneo ad impedire che casi diversi ricevano identico trattamento. Contrariamente alla tesi del rimettente, il trattamento dell'imputato nei diversi casi oggetto del procedimento speciale in questione risulta necessariamente diverso, poiché la disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova comporta una diversificazione dei contenuti, prescrittivi e di sostegno, del programma di trattamento, con l'affidamento al giudice di un giudizio sull'idoneità del programma, da svolgersi in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (richiamati dall'art. 464-quater, comma 3, cod. proc. pen.), in una valutazione complessiva circa la rispondenza del trattamento alle esigenze del caso concreto, che presuppone anche una prognosi di non recidiva. La sospensione del procedimento con messa alla prova costituisce un istituto che ha effetti sostanziali, perché dà luogo all'estinzione del reato, ma è connotato da un'intrinseca dimensione processuale, in quanto consiste in un nuovo procedimento speciale, alternativo al giudizio. ( Precedente citato: sentenza n. 240 del 2015 ).
sentenza 54/2017massima n. 39401 Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Omessa previsione della durata massima del lavoro di pubblica utilità, dei criteri per determinarla e del soggetto competente alla determinazione - Denunciata violazione del diritto di difesa e della finalità rieducativa della pena - Insussistenza - Manifesta infondatezza delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis cod. pen., censurato dal Tribunale di Prato - in riferimento agli artt. 24 e 27 Cost. - in quanto, nel disciplinare la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, non indica la durata massima del lavoro di pubblica utilità, né i parametri per determinarla e il soggetto competente alla determinazione. Benché non espressamente indicata, la durata massima del lavoro di pubblica utilità risulta fissata indirettamente dall'art. 464-quater, comma 5, cod. proc. pen., poiché il lavoro di pubblica utilità non può eccedere la durata (non superiore a due anni o a un anno, rispettivamente a seconda che si proceda per reati per i quali sia prevista una pena detentiva o solo una pena pecuniaria) della sospensione del procedimento, alla cessazione della quale deve terminare. Quanto alla asserita mancanza di parametri per determinare in concreto la durata del lavoro di pubblica utilità, il giudice deve tenere conto dei criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. e delle caratteristiche dell'attività lavorativa. Oltre che priva di fondamento - dal momento che il diritto di difesa non è in alcun modo pregiudicato - la censura riferita all'art. 24 Cost. è anche non pertinente, perché l'eventuale indeterminatezza normativa del trattamento, in cui consiste il programma di messa alla prova, attiene al profilo sostanziale e non a quello processuale dell'istituto in esame. Né sussiste la prospettata violazione della finalità rieducativa della pena, essendo ben determinati, sia la durata massima della sospensione del procedimento, e correlativamente del trattamento di messa alla prova, sia i criteri da seguire per stabilire la durata concreta del trattamento.
sentenza 54/2017massima n. 39402 Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato - Procedura per l'applicazione e trattamento irrogabile - Denunciata valutazione fittizia del fatto contestato come reato - Violazione dell'obbligo di congrua motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e dei principi di tassatività e determinatezza legale delle pene, di non colpevolezza dell'imputato sino a condanna definitiva, di soggezione del giudice solo alla legge, di buon andamento ed efficienza delle attività dei pubblici poteri, di economicità e ragionevole durata del processo penale - Carente descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi a quibus - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili - per carente descrizione della fattispecie oggetto dei giudizi a quibus - le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale ordinario di Grosseto in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 27, secondo comma, 97, 101 e 111, secondo e sesto comma, Cost., aventi ad oggetto l'art. 464- quater , comma 1, cod. proc. pen., «nella parte in cui non prevede che il giudice, ai fini di ogni decisione di merito da assumere nel procedimento speciale di messa alla prova, proceda alla acquisizione e valutazione degli atti delle indagini preliminari di cui già altrimenti non disponga»; l'art. 168- bis , secondo e terzo comma, cod. pen., «in quanto prescrive la applicazione di sanzioni penali legalmente indeterminate»; l'art. 464- quater , comma 4, cod. proc. pen., «nella parte in cui prevede il consenso dell'imputato quale condizione di ammissibilità, di validità o di efficacia dei provvedimenti giurisdizionali modificativi o integrativi del programma di trattamento»; e gli artt. 464- quater e 464- quinquies cod. proc. pen., laddove «prescrivono la irrogazione ed esecuzione di sanzioni penali consequenziali ad un reato per cui non risulta pronunciata né di regola pronunciabile alcuna condanna definitiva o non definitiva». Le ordinanze di rimessione non contengono alcuna descrizione dei fatti oggetto dei giudizi a quibus , limitandosi ad indicare numericamente le disposizioni che prevedono i reati contestati agli imputati, senza neppure riportare i relativi capi di imputazione; inoltre, nulla dicono sull'esistenza, nei casi di specie, dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 168- bis cod. pen. per l'applicazione della messa alla prova. Come la giurisprudenza costituzionale ha più volte precisato, l'omessa o insufficiente descrizione della fattispecie, non emendabile mediante la diretta lettura degli atti, impedita dal principio di autosufficienza dell'atto di rimessione,preclude il necessario controllo in punto di rilevanza. ( Precedenti citati: sentenza n. 338 del 2011; ordinanze n. 196 del 2016, n. 55 del 2016, n. 162 del 2015 e n. 99 del 2013 ).
Riguarda ancheart. 464-quater Codice di procedura penaleart. 464-quinquies Codice di procedura penale