Art. 184 c.p.Estinzione della pena di morte, dell'ergastolo o di pene temporanee nel caso di concorso di reati

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[1]Quando, per effetto di amnistia, indulto o grazia, la pena di morte o dell'ergastolo e' estinta, la pena detentiva temporanea, inflitta per il reato concorrente, e' eseguita per intero. Nondimeno, se il condannato ha gia' interamente subito l'isolamento diurno, applicato a norma del capoverso dell'articolo 72, la pena per il reato concorrente e' ridotta alla meta'; ed e' estinta, se il condannato e' stato detenuto per oltre trenta anni.

[2]Se, per effetto di alcuna delle dette cause estintive, non deve essere scontata la pena detentiva temporanea inflitta, per il reato concorrente, al condannato all'ergastolo, non si applica l'isolamento diurno, stabilito nel capoverso dell'articolo 72. Se la pena detentiva deve essere scontata solo in parte, il periodo dell'isolamento diurno, applicato a norma del predetto articolo, puo' essere ridotto fino a tre mesi.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 5 ottobre 1944 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art184 · fonte su Normattiva