Art. 235 c.p. — Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato
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[1]L'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato e' ordinata dal giudice, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero sia condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a dieci anni.
[2]Allo straniero che trasgredisce all'ordine di espulsione, pronunciato dal giudice, si applicano le sanzioni stabilite dalle leggi di sicurezza pubblica per il caso di contravvenzione all'ordine di espulsione emanato dall'Autorita' amministrativa.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 26 luglio 2008 · versione 0 su Normattiva