Art. 24 c.p.Multa

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[1]((La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire quattrocento ne' superiore a lire quattrocentomila.

[2]Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice puo' aggiungere la multa da lire quattrocento a centosessantamila.

[3]Quando, per le condizioni economiche del reo, la multa stabilita dalla legge puo' presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facolta' di aumentarla fino al triplo)).

Testo vigente dal 7 dicembre 1947 al 8 agosto 1961 · versione 15 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art24 · fonte su Normattiva