Art. 24 c.p.Multa

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1961 al 15 dicembre 1981. Leggi il testo vigente →

[1]((La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire duemila, ne' superiore a lire due milioni.

[2]Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice puo' aggiungere la multa da lire duemila a ottocentomila.

[3]Quando, per le condizioni economiche del reo, la multa stabiliti dalla legge puo' presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facolta' di aumentarla fino al triplo)).

Testo vigente dal 8 agosto 1961 al 15 dicembre 1981 · versione 30 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art24 · fonte su Normattiva