Art. 241 c.p. — Attentati contro l'integrita', l'indipendenza e l'unita' dello Stato
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[1]Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranita' di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza dello Stato, e' punito con la morte.
[2]Alla stessa pena soggiace chiunque commette un fatto diretto a disciogliere l'unita' dello Stato, o a distaccare dalla madre Patria una colonia o un altro territorio soggetto, anche temporaneamente alla sua sovranita'.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 5 ottobre 1944 · versione 0 su Normattiva