Art. 241 c.p. — Attentati contro l'integrita', l'indipendenza e l'unita' dello Stato
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[1]Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranita' di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza dello Stato, e' punito con la morte. 5
[2]Alla stessa pena soggiace chiunque commette un fatto diretto a disciogliere l'unita' dello Stato, o a distaccare dalla madre Patria una colonia o un altro territorio soggetto, anche temporaneamente alla sua sovranita'.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224
5Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".
Testo vigente dal 5 ottobre 1944 al 3 giugno 1982 · versione 6 su Normattiva