Devo ora render ragione di una modificazione relativa alla perdita della cittadinanza (art. 253 del progetto; 246 del codice). Per la grande maggioranza dei delitti contro la personalità dello Stato (titolo I, libro II), non si esige nel soggetto attivo la qualità di cittadino italiano, e però questi delitti sono punibili quando vengono commessi (dovunque) sia da un cittadino, sia da uno straniero (articoli 6 e 7). È invece richiesta la qualità di cittadino nei delitti: di portare le armi contro lo Stato (art. 242); di corruzione del cittadino da parte dello straniero (art. 246); di commercio col nemico, per il quale, però, è punibile anche lo straniero in quanto dimori in Italia (art. 250); di attività antinazionale del cittadino all'estero (art. 269), e di accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico (art. 275). Ora, la cittadinanza essendo requisito della nozione di tali delitti, non sarebbe per essi punibile chi ha perduto la cittadinanza, se non provvedesse una disposizione espressa. Due disposizioni, l'una generale, l'altra speciale, conteneva il progetto definitivo, dirette al fine di rendere punibile l'ex-cittadino per quei delitti contro la personalità dello Stato che la legge prevede come perpetrabili soltanto dal cittadino. L'articolo 253 del progetto (246 del codice) stabiliva che, per gli effetti delle disposizioni riguardanti i delitti contro la personalità dello Stato, sotto la denominazione di cittadini italiani sono compresi anche coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana per effetto di condanna penale o di provvedimento dell'Autorità amministrativa. L'articolo 249 del progetto (242 del codice), invece, reprimendo il fatto del cittadino che porta le armi contro la patria, disponeva che «le stesse pene si applicano anche quando il colpevole aveva perduto la cittadinanza italiana» per qualsiasi causa. Ho considerato pertanto che, se il portare le armi contro lo Stato costituisce certamente uno dei più gravi delitti contro la personalità dello Stato, anche gli altri delitti, che ho più sopra indicati, violano quei doveri elementari che sopravvivono alla perdita della cittadinanza. Questa fa venir meno alcuni obblighi giuridici verso lo Stato, ma non può far cessare quei doveri morali che sono imposti dalla stessa natura e che la legge penale può e deve far divenire giuridici. E poichè tali doveri sopravvivono alla perdita della cittadinanza, non v'è ragione di distinguere a seconda che la cittadinanza sia stata perduta per l'una o per l'altra causa. Di conseguenza, ho parificato ai cittadini, rispetto a tutti i delitti contro la personalità dello Stato che richiedono nell'agente la qualità di cittadino, coloro che abbiano perduta la cittadinanza per qualunque causa (abolendo la limitazione riguardante la condanna penale e il provvedimento amministrativo); e ho inserito questa disposizione di carattere generale nell'articolo 242.
Relazione al Codice penale (1930), n. 119
L'articolo 259 del progetto definitivo (250 del codice), che veniva subito dopo la disposizione concernente la frode in forniture in tempo di guerra, riguardava il commercio col nemico. La Commissione parlamentare consigliò invece (ed io ho seguito l'autorevole consiglio) di dare al predetto articolo una collocazione più propria, ponendolo accanto alle varie forme di favoreggiamento del nemico. Quel delitto, invero, è anch'esso, sostanzialmente, una forma di favoreggiamento del nemico.
Relazione al Codice penale (1930), n. 120
Alcune osservazioni vennero fatte dalla Commissione parlamentare sul delitto di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato (art. 256). Anzitutto essa propose di dichiarare espressamente che il fatto di procurarsi tali notizie debba avvenire «senza giustificato motivo». A me è sembrata inutile codesta aggiunta, perchè ognuno comprende che un fatto legittimo (come è quello compiuto per giustificato motivo) non può costituire reato. Nè qui ci può essere alcuna possibilità di incertezza o altra ragione, che induca a derogare al sistema, seguito dal codice, di non accennare genericamente alla illegittimità del fatto, che è presupposto e requisito della nozione generale del reato. Del resto il «giustificato motivo» non potrebbe da altro dipendere che dall'esercizio d'un diritto o dall'adempimento di un dovere: causa di esclusione della punibilità espressamente preveduta nell'articolo 51. In secondo luogo la Commissione consigliò di chiarire che «esula il dolo» quando l'agente abbia ignorato che la notizia doveva rimanere segreta. La questione dovrà decidersi caso per caso, in base ai principi generali sul dolo, che, rispetto a questo delitto, consiste nella volontà di procacciarsi le notizie con la coscienza del carattere segreto (o, nei congrui casi, riservato) delle notizie medesime. La Commissione ritenne inoltre che la formulazione dell'articolo sia generica, perchè non specifica l'elemento subiettivo, e indeterminata, per ciò che riflette l'attribuzione del carattere del segreto. Ma la specificazione dell'elemento subiettivo non occorre, perchè, trattandosi di un delitto doloso, il requisito del dolo è implicito ed è sufficiente il dolo generico già indicato, indipendentemente dal fine di spionaggio o da altro scopo specifico, come ho già chiarito nella mia Relazione sul progetto definitivo (nn. 256 e seguenti). Quanto all'asserita indeterminatezza per ciò che riflette il carattere del segreto, non mi sembra, in verità, che indeterminatezza vi sia. Nell'articolo è stabilita la distinzione (che riappare nelle disposizioni successive) tra segreti, e notizie che, pur non essendo segrete, l'Autorità abbia tuttavia ordinato che siano mantenute riservate, e questa è l'unica determinazione possibile, non essendo opportuno e neppure possibile specificare quali siano i singoli segreti e le singole notizie riservate. La Commissione, infine, ha proposto di coordinare, agli effetti della pena, la prima parte con il secondo capoverso dell'articolo in esame. A me pare che nessun dubbio possa sorgere circa il perfetto coordinamento delle due disposizioni, perchè è razionale che il procacciamento di notizie «segrete» (fatto più grave) sia punito più gravemente del procacciamento di notizie semplicemente «riservate» (fatto meno grave).
Relazione al Codice penale (1930), n. 121