Art. 262 c.p. — Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione
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[1]Chiunque rivela notizie, delle quali l'Autorita' competente ha vietato la divulgazione, e' punito con la reclusione non inferiore a tre anni.
[2]Se il fatto e' commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, la pena e' della reclusione non inferiore a dieci anni.
[3]Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la reclusione non inferiore a quindici anni; e, nei casi preveduti dal primo capoverso, la pena di morte.
[4]Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia.
[5]Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 5 ottobre 1944 · versione 0 su Normattiva