Art. 270-bis c.p.Associazioni con finalita' di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

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[1]((Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e' punito con la reclusione da sette a quindici anni.

[2]Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

[3]Ai fini della legge penale, la finalita' di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

[4]Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego)).

Testo vigente dal 19 dicembre 2001 al 21 aprile 2015 · versione 189 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art270bis · fonte su Normattiva