Art. 270-bis c.p. — Associazioni con finalita' di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 dicembre 2001 al 21 aprile 2015. Leggi il testo vigente →
[1]((Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e' punito con la reclusione da sette a quindici anni.
[2]Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
[3]Ai fini della legge penale, la finalita' di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.
[4]Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego)).
Testo vigente dal 19 dicembre 2001 al 21 aprile 2015 · versione 189 su Normattiva