Art. 270-bis c.p. — Associazioni con finalita' di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
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[1]((Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico e' punito con la reclusione da sette a quindici anni.
[2]Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la reclusione da quattro a otto anni)).
Testo vigente dal 8 febbraio 1980 al 19 dicembre 2001 · versione 85 su Normattiva