Art. 274 c.p.Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 11 luglio 1985. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque partecipa nel territorio dello Stato ad associazioni, enti o istituti, o sezioni di essi, di carattere internazionale, per i quali non sia stata conceduta l'autorizzazione del Governo, e' punito con la multa da lire mille a diecimila.

[2]La stessa pena si applica al cittadino, residente nel territorio dello Stato, che senza l'autorizzazione del Governo partecipa ad associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, che abbiano sede all'estero.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 11 luglio 1985 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art274 · fonte su Normattiva