Art. 274 c.p. — Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale
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[1]Chiunque partecipa nel territorio dello Stato ad associazioni, enti o istituti, o sezioni di essi, di carattere internazionale, per i quali non sia stata conceduta l'autorizzazione del Governo, e' punito con la multa da lire mille a diecimila.
[2]La stessa pena si applica al cittadino, residente nel territorio dello Stato, che senza l'autorizzazione del Governo partecipa ad associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, che abbiano sede all'estero.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 11 luglio 1985 · versione 0 su Normattiva