Art. 278 c.p.Offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica

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[1]Chiunque offende l'onore o il prestigio del Re o del Reggente e' punito con la reclusione da due a sette anni.

[2]Se il fatto e' commesso contro la Regina o il Principe Ereditario, il colpevole e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.

[3]Se il fatto e' commesso contro un'altra persona della Famiglia Reale, ovvero e' offesa la memoria di un ascendente o di un discendente o di un altro prossimo congiunto del Re, del Reggente o della Regina, il colpevole e' punito con la reclusione da uno a tre anni.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 4 dicembre 1947 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art278 · fonte su Normattiva