Art. 48 (Codice penale militare di guerra) — Attentato od offesa al luogotenente generale del Re Imperatore
[1]Il militare, che commette alcuno dei delitti di attentato od offesa contro il luogotenente generale del Re Imperatore, durante la luogotenenza e lo stato di guerra, e' punito secondo le norme seguenti:
[2]1° con la morte con degradazione, nel caso di attentato alla vita, alla incolumita' o alla liberta' personale; 38a
[3]2° con la reclusione da cinque a dieci anni, in ogni altro caso di offesa alla liberta'; e con la reclusione militare da quattro a dieci anni nel caso di offesa all'onore o al prestigio.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 ottobre 1994, n. 589
38aLa L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Testo vigente dal 25 ottobre 1994, tuttora in vigore · versione 39 su Normattiva