Art. 307 c.p.Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata

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[1]Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, da' rifugio o fornisce il vitto a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, e' punito con la reclusione fino a due anni.

[2]La pena e' aumentata se il rifugio o il vitto sono prestati continuatamente.

[3]Non e' punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

[4]Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorche' sia morto il coniuge e non vi sia prole.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 19 dicembre 2001 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art307 · fonte su Normattiva