Art. 307 c.p.Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata

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[1]Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, ((da' rifugio o fornisce vitto, ospitalita', mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione)) a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, e' punito con la reclusione fino a due anni.

[2]La pena e' aumentata ((se l'assistenza e' prestata)) continuatamente.

[3]Non e' punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

[4]Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorche' sia morto il coniuge e non vi sia prole.

Testo vigente dal 19 dicembre 2001 al 11 febbraio 2017 · versione 189 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art307 · fonte su Normattiva