Art. 323-bis c.p. — Circostanze attenuanti
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Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis ((,316-ter)), 317, 318, 319, 320, 322 ((, 322-bis)) e 323 sono di particolare tenuita', le pene sono diminuite.
Testo vigente dal 26 ottobre 2000 al 28 novembre 2012 · versione 176 su Normattiva