Art. 323-bis c.p. — Circostanze attenuanti
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[1]Se i fatti previsti dagli articoli 314 ((, 314-bis)), 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 323 sono di particolare tenuita', le pene sono diminuite.
[2]Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilita' trasferite, la pena e' diminuita da un terzo a due terzi.
Testo vigente dal 10 agosto 2024 al 25 agosto 2024 · versione 364 su Normattiva