Art. 326 c.p. — Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio
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[1]Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualita', rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
[2]Se l'agevolazione e' soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 12 maggio 1990 · versione 0 su Normattiva