Art. 327 c.p. — Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'Autorità
Articolo abrogato dalla l. 25 giugno 1999, n. 205.
Abrogato dal 13 luglio 1999 · versione 170 su Normattiva
Articolo abrogato dalla l. 25 giugno 1999, n. 205.
Abrogato dal 13 luglio 1999 · versione 170 su Normattiva
2 versioni dal 1930
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - COD. PEN., ART. 327 - ECCITAMENTO AL DISPREGIO DELLE ISTITUZIONI DA PARTE DEL PUBBLICO UFFICIALE NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'ipotesi criminosa dell'eccitamento al dispregio delle istituzioni da parte del pubblico ufficiale, contemplato nell'art. 327 del codice penale, non e' in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. E cio' perche' il fatto e' punito se ed in quanto posto in essere "nell'esercizio delle funzioni" e, quindi, sia per l'obbligo che incombe al pubblico ufficiale di tenere un comportamento conforme ai doveri di ufficio, allorquando forma ed attua la volonta' dell'ente pubblico (art. 54, secondo comma, Cost.), sia per l'entita' del danno che deriva alla pubblica Amministrazione da un incitamento al dispregio delle istituzioni che provenga da un suo organo in quel particolare momento. I privati cittadini, come tali, si trovano in una posizione completamente diversa da quella del pubblico ufficiale, non potendo per essi ricorrere giammai le situazioni suddette, onde non si puo' configurare quella violazione del principio di eguaglianza prospettata dall'ordinanza di rimessione. Ed e' ovvio che non ha alcuna rilevanza che il pubblico ufficiale sia legato o meno da un rapporto organico con la pubblica Amministrazione, dal momento che, per la sussistenza del reato, occorre soltanto l'esercizio di pubbliche funzioni.
DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - COD. PEN., ART. 327 - ECCITAMENTO AL DISPREGIO DELLE ISTITUZIONI DA PARTE DEL PUBBLICO UFFICIALE NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 21 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'ipotesi criminosa dell'eccitamento al dispregio delle istituzioni da parte del pubblico ufficiale, contemplato nell'art. 327 del codice penale, non e' in contrasto con l'art. 21 della Costituzione, in quanto detto eccitamento si puo' estrinsecare con mezzi diversi, ma anche quando si attui con la parola, non perde quel carattere di impulso e di principio di azione, diretta ad offendere, che lo qualifica e vale a differenziarlo nettamente dalla manifestazione del pensiero.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 327 del Codice penale, sollevata con ordinanza del 21 giugno 1965 del Tribunale di Rovigo, per la parte relativa all'eccitamento al dispregio delle istituzioni, in riferimento agli artt. 3 e 21, primo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consul…
ECLI:IT:COST:1966:100 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 84 — Destituzione
La destituzione e' inflitta: a) per atti i quali rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale; b) per atti che siano in grave contrasto con i doveri di fedelta' dell'impiegato; c) per grave abuso di autorita' o di fiducia; d) per dolosa violazione…
Art. 275
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205…
Art. 81 — Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate dello Stato
… anni. La stessa pena si applica al militare che pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o una parte di esse, o quelle della liberazione.…
Art. 298
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205…
Art. 410 — Vilipendio di cadavere
Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri e' punito con la reclusione da uno a tre anni. Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su questo atti di brutalita' o di oscenita', e' punito con la reclusione…
Art. 395
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
A proposito della richiesta di procedimento (articolo 313), ho limitato la necessità della richiesta soltanto ai delitti di offese contro Capi di Stati esteri (articoli 296, 297), contro rappresentanti di Stati esteri (art. 298) e contro la bandiera o altro emblema di Stato estero (art. 299). La ragione di questa limitazione consiste in ciò: che senza la richiesta (la quale è una condizione di punibilità) non sono ammessi nè l'arresto in flagranza nè l'emissione del mandato di cattura, che sono invece possibili nei casi in cui occorre l'autorizzazione. TITOLO II. Dei delitti contro la pubblica amministrazione.
Relazione al Codice penale (1930), n. 137
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art327 · fonte su Normattiva