capo I — Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione
- Art. 314 — Peculato
- Art. 314-bis — Indebita destinazione di denaro o cose mobili
- Art. 315 — Malversazione a danno di privati
- Art. 316 — Peculato mediante profitto dell'errore altrui
- Art. 316-bis — Malversazione di erogazioni pubbliche
- Art. 316-ter — Indebita percezione di erogazioni pubbliche
- Art. 317 — Concussione
- Art. 317-bis — Pene accessorie
- Art. 318 — Corruzione per l'esercizio della funzione
- Art. 319 — Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- Art. 319-bis — Circostanze aggravanti
- Art. 319-ter — Corruzione in atti giudiziari
- Art. 319-quater — Induzione indebita a dare o promettere utilità
- Art. 320 — Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Art. 321 — Pene per il corruttore
- Art. 322 — Istigazione alla corruzione
- Art. 322-bis
- Art. 322-ter — Confisca
- Art. 322-ter.1 — Custodia giudiziale dei beni sequestrati
- Art. 322-quater — Riparazione pecuniaria
- Art. 323 — Abuso d'ufficio
- Art. 323-bis — Circostanze attenuanti
- Art. 323-ter — Causa di non punibilità
- Art. 324 — Interesse privato in atti di ufficio
- Art. 325 — Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio
- Art. 326 — Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio
- Art. 327 — Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'Autorità
- Art. 328 — Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione
- Art. 329 — Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica
- Art. 330 — Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori
- Art. 331 — Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità
- Art. 332
- Art. 333 — Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro
- Art. 334
- Art. 335
- Art. 335-bis — Disposizioni patrimoniali