Art. 328 c.p. — Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione
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[1]Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio o del servizio, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire diecimila.
[2]Se il pubblico ufficiale e' un giudice o un funzionario del pubblico ministero, vi e' omissione, rifiuto o ritardo, quando concorrono le condizioni richieste dalla legge per esercitare contro di essi l'azione civile.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 16 aprile 1988 · versione 0 su Normattiva