Art. 330 c.p.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 GIUGNO 1990, N. 146
Testo vigente dal 29 giugno 1990, tuttora in vigore · versione 126 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 GIUGNO 1990, N. 146
Testo vigente dal 29 giugno 1990, tuttora in vigore · versione 126 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
SCIOPERO - COD.PEN., ARTT. 330 E 340 - SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI - INDIVIDUAZIONE - PERSONALE DI OSPEDALE PSICHIATRICO - LIMITI AL DIRITTO DI SCIOPERO A GARANZIA DI SERVIZI ESSENZIALI INDIVIDUATI SECONDO I CRITERI DELLA LEGGE 18 MARZO 1968, N. 431 - FONDAMENTO NELL'ART. 2 DELLA COSTITUZIONE E NON VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 39 E 40 DELLA STESSA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
E' vero che i servizi pubblici cui si riferiscono gli artt. 330 (nel testo risultante dalla dichiarazione di illegittimita' parziale pronunciata con sent. n. 31 del 1969) e 340 cod. pen., vietandone, rispettivamente, l'abbandono collettivo e l'interruzione, sono tutti necessari e tra loro in qualche modo complementari perche' interdipendenti, ma cio' non esclude che sia sempre possibile individuare quelli che debbono conservare la piena efficienza senza soluzione di continuita' - e che sono poi i servizi essenziali - e quelli suscettibili di essere sospesi o ridotti; a tal fine, con riguardo agli ospedali psichiatrici, va tenuto presente l'art. 2, comma quarto, della legge 18 marzo 1968, n. 431, il quale prescrive che "dovra' essere in ogni caso assicurato il rapporto di un infermiere per ogni tre posti di letto e di una assistente sanitaria o sociale per ogni cento posti letto". Le limitazioni del diritto di sciopero e della parita' in materia sindacale che ne conseguono trovano giustificazione nel rispetto dei principi basilari dell'ordinamento dello Stato, che e' fondato sul lavoro, ma richiede ai sensi dell'art. 2 Cost. l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta' politica, economica e sociale. Ne' si verifica lesione del principio di eguaglianza attesa la diversita' delle situazioni disciplinate. Pertanto, non sono fondate - in riferimento agli artt. 3, 39 e 40 Cost. - le questioni di legittimita' costituzionale dei succitati artt. 330 e 340, sollevate sotto il profilo che per il personale degli ospedali psichiatrici, non potendo contestarsi l'esistenza del requisito della essenzialita' dei servizi demandati a tali istituti, il divieto di sciopero verrebbe ad essere assoluto.
Riguarda ancheart. 340 Codice penale
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art330 · fonte su Normattiva
SCIOPERO - SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE.
Nella disciplina delle singole materie non difettano norme valide a fornire, ai soggetti interessati prima e all'interprete poi, i criteri atti ad individuare, anche sul piano concreto, quali servizi debbano essere ritenuti essenziali e quali esigenze debbano essere in ogni caso salvaguardate dal personale addetto ai pubblici servizi che intenda avvalersi del diritto di sciopero.
Riguarda ancheart. 340 Codice penale
EGUAGLIANZA (PRINCIPIO DI) - COSTITUZIONE, ART. 3 - INTERPRETAZIONE - PARITA' DI TRATTAMENTO IN SITUAZIONI IDENTICHE O SIMILI E NON IN CONDIZIONI OGGETTIVAMENTE E RAZIONALMENTE DIFFERENZIATE.
Il principio di eguaglianza va tutelato solo in presenza di situazioni identiche o simili e non di condizioni oggettivamente e razionalmente differenziate.
Riguarda ancheart. 340 Codice penale
SCIOPERO - SCIOPERO DEI PUBBLICI FUNZIONARI - SANZIONI PENALI DI CUI ALL'ART. 330 COD. PENALE - PERMANENZA IN VIGORE NONOSTANTE L'ABROGAZIONE DELL'ORDINAMENTO CORPORATIVO.
L'art. 330 del codice penale, che punisce l'abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori, non costituisce mera recezione dell'art. 19 della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro. Non potendo percio' essere considerato esclusivamente come una derivazione dell'ideologia corporativa della quale tale legge fu tipica espressione (come risulta anche dalla circostanza che l'abbandono dell'ufficio effettuato previo concerto in numero di tre o piu' persone era punito anche dal codice del 1889), l'art. 330 non puo' ritenersi abrogato per effetto dell'abolizione dell'ordinamento corporativo, tanto piu' che la genericita' della sua formulazione lo rende applicabile anche a fatti di abbandono collettivo del lavoro i quali non abbiano finalita' rivendicative degli interessi economici di coloro che l'effettuano. Cfr.: 29/1960.
Riguarda ancheart. 19 legge 563/1926
SCIOPERO - SCIOPERO DEI PUBBLICI FUNZIONARI - DIVIETO PENALMENTE SANZIONATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - LIMITI.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 330, primo e secondo comma, del codice penale, limitatamente all'applicabilita' di esso allo sciopero economico che non comprometta funzioni o servizi pubblici essenziali, aventi carattere di preminente interesse generale ai sensi della Costituzione. Cfr.: 123/1962, 124/1962.
SCIOPERO - ABBANDONO COLLETTIVO DEL LAVORO DA PARTE DI LAVORATORI ADDETTI AD IMPRESE DI SERVIZI PUBBLICI - CODICE PENALE ART. 330, PRIMA PARTE - NON CONTRASTA CON L'ART. 40 DELLA COSTITUZIONE - INAPPLICABILITA' DELLA SANZIONE AI LAVORATORI CONSIDERATI - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
La questione di legittimita' costituzionale riproposta dopo che sia intervenuta al riguardo una decisione della Corte costituzionale, per cui la norma denunciata non possa in conseguenza della sentenza stessa e nei limiti della medesima, trovare applicazione, va dichiarata manifestamente infondata con ordinanza, restando escluso che si proceda a nuovo giudizio da parte della Corte. (La fattispecie concerneva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 330, prima parte, c.p. in relazione all'art. 40 Cost. e la Corte costituzionale con sentenza 13 dicembre 1962 n. 123 aveva stabilito che le sanzioni penali previste in tale articolo del codice penale non potevano essere irrogate a carico dei lavoratori o addetti a imprese di servizi pubblici partecipanti ad uno sciopero). Cfr.: 24/56 C
LAVORO (RAPPORTO DI) - ABBANDONO COLLETTIVO DI PUBBLICI UFFICI, IMPIEGHI, SERVIZI E LAVORI - PUNIBILITA' DELLO SCIOPERO ECONOMICO DEI LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 330 CODICE PENALE - ESCLUSIONE.
I servizi pubblici del genere di quelli considerati nell'art. 330 C.P. non rivestono il grado di importanza sufficiente a provocare, con la lesione di interessi generali che trovano diretta protezione in principi consacrati nella Costituzione, la perdita dell'esercizio del potere garantito dall'art. 40 della Costituzione. Da cio' consegue che ai lavoratori addetti a tali servizi, ove si mettano in sciopero, non possano venire inflitte le sanzioni previste dall'art. 330 del Codice penale.
LAVORO (RAPPORTO DI) - SCIOPERO E SERRATA - DIRITTO PENALE - LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEGLI ARTT. 330, 504, 505 CODICE PENALE. PRONUNCIE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - DISAPPLICAZIONE DEMANDATA AL GIUDICE DI MERITO DI NORME DI CUI LA CORTE COSTITUZIONALE ABBIA SOTTOLINEATO ASPETTI DI INCOSTITUZIONALITA', PUR NON DICHIARANDOLE ILLEGITTIME.
Gli artt. 330, 504, 505 C.P., pur presentando aspetti di incostituzionalita', non possono essere dichiarati costituzionalmente illegittimi, in quanto le norme consacrate in tali articoli, data la genericita' della loro formulazione, racchiudono ipotesi di abbandono del lavoro allo scopo di turbarne la continuita' e regolarita', le quali, non rivestendo i caratteri propri dello sciopero economico, non sono sufficienti a sottrarre gli scioperanti alle sanzioni penali nelle norme stesse previste. Sicche' compete al giudice di merito disapplicare tali norme in tutti quei casi rispetto ai quali l'accertamento degli elementi di fatto conduca a far ritenere che lo sciopero costituisca valido esercizio del diritto garantito dall'art. 40, ed a rendere in conseguenza possibile l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 51 Codice penale.
Riguarda ancheart. 51 Codice penaleart. 505 Codice penaleart. 504 Codice penale
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - POTERI DELLA CORTE.
Alla Corte costituzionale non e' consentito modificare l'oggetto dell'ordinanza di rimessione. Essa puo' tuttavia interpretarne il testo onde desumere la sussistenza, la sufficienza ed il contenuto del giudizio di rilevanza da effettuare ai sensi dell'art. 23 legge n. 87 del 1953: nell'ipotesi in cui sia denunziata alla Corte la illegittimita' di una norma non nell'opinione della possibilita' di una sua applicazione autonoma alla fattispecie, bensi' attribuendo alla questione concernente tale norma carattere strumentale rispetto alla risoluzione di altra questione di legittimita' costituzionale, che e' la sola sostanzialmente decisiva ai fini della definizione del giudizio, ben puo' la Corte concentrare il proprio esame su questa sola questione, una volta che abbia individuato nella stessa l'oggetto effettivo della denunzia del giudice a quo, ed abbia chiarito la carenza di un inscindibile collegamento tra le due questioni. (Nel caso di specie, nel corso di un procedimento penale per ammutinamento ex art. 1105 cod. navig., era stata sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 330 c.p., nell'assunto che presupposto necessario per l'incriminabilita' ai sensi dell'art. 1105 cod. navig. dei marittimi scioperanti fosse l'applicabilita' ad essi dell'art. 330 c.p. La Corte costituzionale, rilevato che l'articolo 1105 cod. navig. ha per oggetto una fattispecie specifica, e che quindi era solo alla stregua di questa norma che doveva procedersi al giudizio penale senza che l'articolo 330 c.p. fungesse neppure da presupposto, interpretava l'ordinanza di rinvio nel senso che la questione di legittimita' sollevata concerneva l'art. 1105 cod. navig.).
Riguarda ancheart. 1105 Codice della navigazione
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