Art. 344 c.p. — Oltraggio a un pubblico impiegato
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205
Testo vigente dal 13 luglio 1999, tuttora in vigore · versione 170 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205
Testo vigente dal 13 luglio 1999, tuttora in vigore · versione 170 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
2 versioni dal 1930
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PENA - OLTRAGGIO A PUBBLICO IMPIEGATO - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - MISURA - LAMENTATA PREVISIONE, A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 341/1994, DELLA STESSA PENA MINIMA EDITTALE PREVISTA PER IL PIU' GRAVE REATO DI OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE - LAMENTATA ECCESSIVA AFFLITTIVITA' - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ALTRESI', RISPETTO AL REATO DI INGIURIA, DI PARI GRAVITA'.
E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 344 cod. pen., sia nella parte in cui prevede, a seguito della sentenza n. 341 del 1994, lo stesso minimo edittale fissato per il piu' grave delitto di oltraggio a un pubblico ufficiale, sia nella parte in cui stabilisce un trattamento sanzionatorio piu' severo rispetto a quello previsto per il reato di ingiuria. - O. n. 162/1996. red.: S. Di Palma
PENA - REATO DI OLTRAGGIO A PUBBLICO IMPIEGATO - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - MISURA - PREVISIONE, PER RICHIAMO RICETTIZIO, DELLA PENA MINIMA EDITTALE PREVISTA PER IL REATO DI OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE, RIDOTTA DI UN TERZO - LAMENTATA ECCESSIVA AFFLITTIVITA' RISPETTO AL REATO DI OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE, LA CUI PREVISIONE SANZIONATORIA DEL MINIMO EDITTALE DELLA RECLUSIONE PER SEI MESI, E' STATA DICHIARATA ILLEGITTIMA CON SENT. N. 341/1994 - ASSERITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 27 COST. - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 344 cod. pen., impugnato nella parte concernente il minimo edittale della pena. La norma, infatti, nel richiamare il regime sanzionatorio dettato dall'art. 341 stesso codice, per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, individua un regime di mera proporzionalita' fra le pene, con l'ovvia conseguenza che qualsiasi modifica apportata alla sanzione edittalmente prevista dalla norma richiamata (nella specie, l'illegittimita' della previsione, della reclusione per mesi sei, quale minimo edittale della pena) automaticamente si riverbera, contrariamente al presupposto interpretativo da cui muove il giudice 'a quo', sulla disposizione richiamante. Peraltro, nessun rilievo assume la circostanza che le ipotesi in comparazione ora si equivalgano nel limite minimo della pena, poiche' l'omologazione del trattamento sanzionatorio al minimo fissato in via generale dall'art. 23 cod. pen., e' proprio di tutte le fattispecie delittuose, che, senza per questo turbare alcun valore di rango costituzionale, non stabiliscono un minimo edittale autonomo, malgrado la diversa gravita' dei reati, contrassegnata dalla differente pena massima. - S. n. 341/1994. red.: A.M. Marini
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - TUTELA PENALE - DELITTI DEI PRIVATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - COD. PEN., ARTT. 341, PRIMO E QUARTO COMMA, E 344 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2, 3, 4, 28, 35, 54, 97 E 98 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 341 e 344 cod. pen., in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 28, 35, 54, 97 e 98 della Costituzione, gia' dichiarata non fondata con la sentenza n. 165 del 1972 e manifestamente infondata con ord. n. 6 e 61 del 1973 e con sent. n. 68 del 1973.
Riguarda ancheart. 341 Codice penale
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - TUTELA PENALE - DELITTI DEI PRIVATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE - COD. PEN., ARTT. 341 E 344 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 DELLA COSTITUZIONE - VALIDITA' DEGLI STESSI PRINCIPI ENUNCIATI IN PRECEDENTE DECISIONE - INSUSSISTENTE LESIONE ANCHE DEGLI ARTT. 4, 35, PRIMO COMMA, E 113 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. LAVORO - COSTITUZIONE, ARTT. 4 E 35, PRIMO COMMA - INTERPRETAZIONE - DIRITTO AL LAVORO - NON PRECLUDE UNA DISTINTA PROTEZIONE DELLE SVARIATE FORME ED APPLICAZIONI DEL LAVORO - DIFFERENZIAZIONE NORMATIVA, ANCHE SUL PIANO GIURIDICO PENALE, TRA FUNZIONARI E DIPENDENTI PUBBLICI, DA UN LATO, E LAVORATORI AUTONOMI E PRESTATORI D'OPERA DIPENDENTI DA PRIVATI, DALL'ALTRO - LEGITTIMITA'.
Gli artt. 341 e 344 cod. pen., non violano gli artt. 1 e 3 Cost. per non aver equiparato il pubblico ufficiale o il pubblico impiegato al privato cittadino. I criteri accolti nella sent. n. 109 del 1968 - secondo la quale il diverso trattamento dell'oltraggio rispetto all'ingiuria non e' irrazionale per eccessiva sproporzione delle rispettive sanzioni - valgono a maggior ragione per respingere la tesi diretta a sottoporre alla stessa pena reati aventi un altro oggetto di tutela. Le affermazioni convenute nella suddetta sentenza conducono a ritenere non fondate le censure relative agli artt. 2, 4, 35, 54, 97, 98 e 113 Cost. Infatti, una volta negata la violazione dell'art. 3, cade quella dell'art. 4 e del correlativo art. 35, perche' se e' vero che tutti i cittadini hanno diritto al lavoro, e' vero altresi' che proprio dall'art. 35, nel suo primo comma, si evince il potere del legislatore ordinario di attuare una distinta protezione delle svariate forme ed applicazioni del lavoro. Cio' implica che ai doveri dei pubblici funzionari e dipendenti, quali sono posti da varie norme della Costituzione, possano corrispondere un'adeguata normativa diversa da quella dei lavoratori autonomi dei prestatori d'opera dipendenti da privati, ed una particolare valutazione, sul piano giuridico-penale, la quale - ferma restando la pari dignita' delle persone uti singuli - sia conforme alle esigenze di protezione delle mansioni esercitate, che, fra l'altro, postulano efficienza e serenita' di espletamento. Quanto all'art. 113 Cost., basti, infine, osservare che il denunziato art. 341 cod. pen., e' norma di diritto sostanziale e non limita in alcun modo la guarentigia giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini.
Riguarda ancheart. 341 Codice penale
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 344 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Ancona, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997. Il presidente e redattore: Vassalli Il cancelliere: F…
ECLI:IT:COST:1997:223 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 344 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1996. Il presidente: Ferri Il relat…
ECLI:IT:COST:1996:162 · leggi il testo integrale
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 341, primo e quarto comma, e 344 del codice penale, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 28, 35, 54, 97 e 98 della Costituzione, già dichiarata non fondata con sentenza n. 165 del 1972. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Cons…
ECLI:IT:COST:1973:80 · leggi il testo integrale
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 341 e 344 del codice penale, sollevate con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 35, 54, 97, 98 e 113 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE…
ECLI:IT:COST:1972:165 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 343 — Oltraggio a un magistrato in udienza
… . 288 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del Codice penale quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa…
Art. 399
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205…
Art. 495 — Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi
La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi e' inflitta: a) nei casi previsti dall'articolo 494 qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravita'; b) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale; c) per atti…
Art. 395
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205…
Art. 342 — Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario
… politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica Autorita' costituita in collegio, al cospetto del Corpo, della rappresentanza o del collegio, e' punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. La stessa pena si applica…
Art. 332
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
L'oltraggio consiste, nel concorso degli altri requisiti, in una offesa all'onore o al prestigio (articoli 341, 342, 343 e 344). La Commissione parlamentare, fedele alla nomenclatura del codice del 1889, vorrebbe sostituire, al «prestigio», la reputazione e il decoro. L'espressione prestigio, essa osservò, non ha un significato preciso e non è filologicamente esatta nel senso in cui è stata usata, cioè di una particolar forma di decoro di chi esercita una funzione pubblica. Non mi sembra che sia il caso di entrare in disquisizioni filologiche. Anche ammettendo per dimostrato (e non lo è) che quella parola sia filologicamente meno pura, essa tuttavia è italianissima, e, nell'uso comune, in senso figurato, indica, come dicono i lessicografi, quella speciale forza o influenza che deriva alla persona dall'altrui riconoscimento dell'autorità e della dignità di cui la persona stessa è rivestita. Le parole, del resto, sono mezzi per esprimere le idee, e quando una parola, secondo l'uso comune, rende esattamente l'idea che si vuole esprimere, ed appartiene alla nostra lingua, non è il caso di ripudiarla per sola ragione di minuziosità filologica. Le stesse preleggi riconoscono all'uso comune delle parole la prevalenza sul loro significato meramente filologico. L'esclusione del termine «prestigio» sarebbe giustificata, se si trovasse un'altra espressione che meglio ancora rendesse il concetto che la norma vuole esprimere, ma tale espressione non esiste. Le parole consigliate dalla Commissione non mi sembrano, in verità, idonee ad esprimere il concetto di cui si tratta. Il termine reputazione qui non può usarsi, sia perchè ad esso è attribuito, un significato specifico in materia di diffamazione (offesa fuori della presenza), mentre per l'oltraggio è sempre richiesta la presenza dell'offeso, sia perchè il prestigio è qualche cosa di diverso da quella stima nella capacità funzionale del pubblico ufficiale, alla quale si riferisce la «reputazione». Parimenti non può usarsi la parola decoro, perchè ha un significato troppo generico, mentre il prestigio, come ho detto, ha un senso determinato e specifico. La predetta Commissione vorrebbe poi che si punisse come oltraggio, e non come diffamazione, anche l'offesa commessa col mezzo della stampa, allo scopo di apprestare una più ampia tutela alla pubblica Amministrazione. Ora, se lo stampato offensivo è diretto al pubblico ufficiale, a causa delle sue funzioni, si ha certamente oltraggio, per espressa dichiarazione di legge; ma in ogni altro caso non si può prescindere dal requisito della presenza del pubblico ufficiale, che distingue l'oltraggio dalla diffamazione. Il carattere differenziale tra questi due delitti non va ricercato nel mezzo adoperato, ma nella direzione di tal mezzo all'offeso, come voluta dal colpevole. Altrimenti non vi sarebbe ragione di escludere dalla incriminazione dell'oltraggio ogni altra offesa in assenza del pubblico ufficiale, quando in essa ricorresse l'elemento della pubblicità, secondo la nozione data nell'articolo 266; il che toglierebbe a questo delitto il suo specifico carattere scientifico e tradizionale.
Relazione al Codice penale (1930), n. 140
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art344 · fonte su Normattiva