Art. 373 c.p.Falsa perizia o interpretazione

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[1]Il perito o l'interprete, che, nominato dall'Autorita' giudiziaria, da' parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente.

[2]La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione dalla professione o dall'arte.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 29 settembre 1982 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art373 · fonte su Normattiva