A proposito dei delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi (articoli 402 e seguenti), la Commissione parlamentare vorrebbe che non vi fosse differenza nella tutela penale fra la religione dello Stato e i culti ammessi. Questi delitti, essa osservò, offendono sempre ed egualmente l'idea del Divino, cui il culto è dedicato; i credenti in un culto ammesso risentono l'offesa al proprio culto non meno che i cattolici; l'offesa ad un culto ammesso può anche provenire da persecuzione religiosa ed essere quindi più pericolosa; infine il fatto, che ciascuno dei culti ammessi è professato da piccole minoranze, consiglia di accordare a questi culti una protezione eguale a quella concessa alla religione dello Stato, perchè sono sopra tutto le minoranze che, a cagione appunto della loro debolezza, richiedono protezione. È quasi superfluo ch'io dica che questa materia fu da me lungamente e profondamente meditata, e che, nella soluzione della questione, ho avuto presenti tutti gli argomenti addotti dalla predetta Commissione. Se il nostro Statuto, e gli Accordi Lateranensi divenuti diritto interno, assegnano alla Religione Cattolica Apostolica Romana, propria della quasi totalità della popolazione italiana, una preminenza sugli altri culti, il codice penale non può stabilire un'equiparazione, che contrasterebbe, con quelle leggi fondamentali. I principi in queste dichiarati devono essere svolti e applicati, ma non modificati dal codice penale. Se il codice penale del 1889 non faceva distinzione fra la Religione Cattolica Apostolica Romana e gli altri culti ammessi nello Stato (articoli 140 e seguenti), ciò era dovuto alla opinione, allora predominante nella dottrina costituzionalistica e nella pratica, che l'articolo 1 dello Statuto, che dichiara Religione dello Stato il Culto Cattolico Apostolico Romano, fosse stato tacitamente abrogato. Ma ora, che una simile opinione non è più sostenibile, è d'uopo applicare fedelmente e coerentemente il predetto principio. Nè si può dire che gli interessi delle minoranze non siano sufficientemente tutelati, quando sono presi in considerazione e protetti dalla legge penale, sia pure in grado minore che quelli della maggioranza. Due termini diseguali non possono, logicamente, costituire un'equazione, e l'interesse pubblico di proteggere la religione dello Stato è evidentemente maggiore, che l'interesse pubblico di tutelare i culti semplicemente ammessi nello Stato medesimo. La Commissione predetta ha osservato, a proposito del reato di bestemmia (art. 724), doversi tener presente che il codice sarà applicato anche nelle Colonie, dove la religione predominante non è la Cattolica Apostolica Romana. Ma se questa religione non è predominante nelle Colonie, non perciò essa perde il carattere di Religione dello Stato (e non del solo territorio metropolitano), e non viene meno, quindi, il titolo di preferenza che le spetta sugli altri culti.
Relazione al Codice penale (1930), n. 150
L'offesa alla religione dello Stato (art. 404) o il vilipendio alle tombe (art. 408) costituisce delitto anche quando avvenga per effetto del vilipendio di cose. La Commissione parlamentare considerò che, quanto ai monumenti, alle statue, a dipinti, alle lapidi e alle iscrizioni, esistenti in luoghi di culto, essi non sempre sono oggetto di culto o sono consacrati al culto o destinati necessariamente al culto; e, se esistenti in cimiteri, non sempre sono destinati al culto dei defunti ovvero a difesa od ornamento dei cimiteri di guisa che le cose medesime non sempre troverebbero protezione, rispettivamente, negli articoli 404 e 408. La Commissione propose quindi di inserire all'articolo 635 (danneggiamento aggravato perseguibile d'ufficio) una disposizione che prevedesse come danneggiamento il vilipendio delle predette cose. L'osservazione della Commissione si riferisce al disposto dell'articolo 143 del codice penale del 1889, il quale, con manifesta improprietà (data l'oggettività giuridica del capo nel quale è collocato) inserisce un delitto di danneggiamento (perpetrabile anche per un fine diverso da quello di offendere la «libertà dei culti») tra i delitti contro la libertà dei culti. Il codice nuovo, invece, ha il pregio d'aver dato alla materia una sistemazione più scientifica e più coerente. Esso tiene distinti i delitti di offesa al sentimento religioso o alla pietà dei defunti mediante vilipendio di cose, dai delitti di danneggiamento, che qui non hanno a che vedere, come la stessa Commissione riconosce. L'offesa al sentimento religioso o alla pietà dei defunti, e il delitto di danneggiamento, potranno concorrere materialmente fra loro, se le cose, oltre che vilipese, siano state anche danneggiate, perchè, per vilipendere, non è necessario anche danneggiare. Le cose elencate dalla Commissione, del resto, sono già comprese nei casi di danneggiamento perseguibile d'ufficio, perchè il numero 3° del capoverso dell'articolo 635 richiama esplicitamente il numero 7° dell'articolo 625, il quale, tra l'altro, contempla l'ipotesi che il danneggiamento sia commesso su «cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza». TITOLO V. Dei delitti contro l'ordine pubblico.
Relazione al Codice penale (1930), n. 151
Nessuna osservazione venne fatta sulle disposizioni contenute in questo titolo. Originariamente esso era distinto in due capi, dei delitti contro le leggi di ordine pubblico, e dei delitti contro la polizia di sicurezza. Ora ritenni che tale distinzione non fosse necessaria, dato che si tratta sempre della medesima oggettività giuridica; e però la soppressi.
Relazione al Codice penale (1930), n. 152