Art. 417 c.p. — Misura di sicurezza
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 29 dicembre 1982. Leggi il testo vigente →
Nel caso di condanna per il delitto preveduto dall'articolo precedente, e' sempre ordinata una misura di sicurezza.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 29 dicembre 1982 · versione 0 su Normattiva