Art. 420 c.p.
Attentato a impianti di pubblica utilita'
[1]Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilita', e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.
[2]((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 MARZO 2008, N. 48)).
[3]((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 MARZO 2008, N. 48)).
Testo vigente dal 5 aprile 2008, tuttora in vigore · versione 216 su Normattiva